Frequentazioni ambigue nel sodalizio integrano la colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. III n. 29618 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. Le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative alla riparazione quali comportamenti gravemente colposi del richiedente ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. La valenza ostativa non è azzerata dalla derubricazione del reato associativo né dall’intervenuta assoluzione dal reato meno grave, allorché gli elementi di sospetto non siano stati smentiti, sul piano fattuale, dal giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al periodo di carcerazione sofferto nel procedimento a suo carico, originariamente qualificato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e poi diversamente qualificato come art. 416 cod. pen.. Il procedimento si era definito con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, emessa dal Tribunale di Brescia e divenuta irrevocabile.

La Corte d’Appello di Brescia rigettava la richiesta. La Sez. IV di questa Suprema Corte, con sentenza n. 19325 del 13.02.2025, annullava con rinvio, ritenendo che i vari aspetti valorizzati nel rigetto non fossero connotati da un adeguato confronto con le ragioni della sentenza di assoluzione. In sede di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente respinto l’istanza, ripercorrendo l’intera vicenda e sottolineando che la decisione assolutoria non aveva ritenuto insussistenti le condotte gravemente colpose del ricorrente. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio ritiene che la Corte territoriale, al di là della tecnica motivazionale adottata, abbia adeguatamente colmato le lacune evidenziate in sede rescindente. L’ordinanza impugnata, di 65 pagine, dedica le prime 62 alla riproposizione dei provvedimenti cautelari e di merito, ma affronta poi specificamente il nodo motivazionale indicato dalla Sez. IV.

Richiamando un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, la Corte ribadisce che nei reati associativi integra la colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, mantenendo frequentazioni ambigue. Vengono richiamate le Sez. IV n. 574 del 2024, Sez. IV n. 850 del 2022 e Sez. IV n. 17546 del 2026, secondo cui le frequentazioni ambigue sono ostative alla riparazione a condizione che emerga almeno una concausalità rispetto all’adozione della misura cautelare.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha posto in evidenza che il ricorrente, ponendosi alle dipendenze del soggetto in posizione apicale come uomo di fiducia, aveva accettato di relazionarsi stabilmente e consapevolmente con soggetti vicini ad ambienti mafiosi. La consapevolezza derivava dalla conoscenza delle vicende giudiziarie del territorio e dal fatto che un prossimo congiunto era stato condannato per associazione mafiosa insieme a uno dei soggetti in questione. Tali soggetti parlavano apertamente, in sua presenza, delle attività illecite, e lo stesso apicale non aveva remore a rappresentargli propositi violenti.

Ulteriori elementi di rilievo sono stati individuati nell’aver accettato di farsi ospitare senza registrazione in una struttura utilizzata per alloggiare altri soggetti coinvolti, nell’utilizzo di un’utenza cellulare fittiziamente intestata a terzi e nella percezione di somme non giustificabili con il compenso per l’attività svolta. Il Collegio ritiene che tali circostanze rientrino a pieno titolo nel novero degli elementi connotati da colpa grave e mantengano intatta la valenza ostativa, avendo il ricorrente dato causa, con quelle condotte, all’intervento del giudice della cautela. Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui tale valenza sarebbe azzerata dalla derubricazione del reato associativo e dall’assoluzione dal reato meno grave: l’assoluzione è intervenuta non già per l’insussistenza di quegli elementi, ma perché non è stata ritenuta raggiunta la prova del concorso nei reati fine né della consapevolezza circa la reale natura delle operazioni. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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