Progressioni verticali in deroga e onere probatorio del candidato nella valutazione del colloquio (TAR Puglia, Sez. III, n. 75 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei criteri di valutazione del colloquio in una procedura di progressione verticale rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, il cui esercizio è legittimo purché avvenga sulla base di criteri predeterminati, razionali e applicati uniformemente. In sede di giudizio cautelare, il candidato che impugna gli esiti di tale valutazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di una disparità di trattamento, di un vulnus alla trasparenza procedimentale o di una manifesta irragionevolezza, illogicità o erroneità della valutazione stessa. La contraddittorietà tra le disposizioni del bando che definiscono l’oggetto del colloquio si esclude mediante una lettura sistematica del medesimo, che tenga conto della coincidenza tra l’unità organizzativa di appartenenza del candidato e quella oggetto della progressione.
Il Fatto
Un dipendente dell’Università del Salento ha impugnato il decreto del Direttore Generale che approvava gli atti di una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di posti in deroga mediante progressioni verticali per l’Area dei Collaboratori. Il ricorrente, che non era risultato tra i vincitori, ha contestato sia la legittimità dei criteri di valutazione del colloquio sia l’operato della Commissione giudicatrice, deducendo una disparità di trattamento e una contraddittorietà tra le norme del bando che disciplinavano l’oggetto e la finalità del colloquio medesimo. L’Università si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. La parte interessata, indicata come controinteressata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha affrontato la questione dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali. Ha premesso che la fissazione dei criteri di valutazione del colloquio è espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, con la conseguenza che il relativo esercizio può essere censurato solo in presenza di vizi macroscopici quali la disparità di trattamento, la violazione della trasparenza, oppure valutazioni manifestamente irragionevoli o illogiche. Nella specie, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio su questi profili, non avendo fornito alcun elemento concreto per sostenere le proprie doglianze relative alla valutazione delle performances dei candidati.
Il Tribunale ha quindi esaminato la dedotta contraddittorietà tra le previsioni del bando. La norma che finalizzava il colloquio alla verifica della congruenza delle competenze rispetto alle attività svolte presso l’unità organizzativa di appartenenza appariva difforme da quella successiva che lo ancorava alle attività da svolgere nell’area professionale e nel posto da ricoprire. Il Collegio ha però superato tale apparente antinomia facendo applicazione del criterio di interpretazione sistematica: l’ultimo capoverso dell’art. 1 del bando disponeva che i vincitori sarebbero rimasti incardinati presso l’unità operativa di già appartenenza.
Da tale clausola il TAR ha tratto il principio per cui, nel caso di specie, l’unità organizzativa di appartenenza e quella oggetto della progressione verticale coincidevano. Ne consegue che la valutazione della congruenza delle competenze rispetto all’attività svolta non poteva confliggere con quella diretta a misurare l’idoneità rispetto alle funzioni da espletare, essendo i due parametri sostanzialmente coincidenti. La lamentata contraddittorietà o perplessità del bando è stata pertanto esclusa.
In esito a tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta per manifesta infondatezza, con compensazione delle spese della fase processuale. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, in considerazione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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