Transito del militare e riesame post sentenza: necessaria la motivazione sulle esigenze di protezione sociale (TAR Puglia n. 77 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale, l’Amministrazione militare non può limitarsi ad applicare il criterio della maggiore carenza di organico in ambito nazionale per la determinazione della sede di prima assegnazione del militare transitato, ma deve motivare in modo concreto e specifico, dando conto dell’effettiva necessità di individuare quella determinata sede e della correlata inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti per l’interessato. La motivazione deve, altresì, esplicitare il bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e le particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate, che lascino propendere per un utile impiego in sede viciniore alla residenza o al domicilio del nucleo familiare, ai sensi del punto 3 dell’Annesso 2 della Circolare del Ministero della Difesa del 25.07.2023. Sussiste il fumus del vizio di motivazione ogni qualvolta il nuovo provvedimento riproduca il medesimo difetto motivazionale già censurato, senza operare alcuna valutazione delle risultanze istruttorie e delle allegazioni della parte.

Il Fatto

Il lavoratore, militare in servizio, aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva determinato la propria sede di prima assegnazione a seguito di domanda di transito. Con sentenza del TAR Puglia, Lecce, Seconda Sezione, il provvedimento era stato annullato per difetto di motivazione, in quanto non dava conto, in concreto, dell’effettiva necessità per la Marina di individuare quella determinata sede, né della correlata inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti, anche in relazione alle problematiche sanitarie ed economiche rappresentate dall’interessato.

A seguito dell’annullamento, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di riedizione del potere, con cui ha nuovamente assegnato al militare il profilo professionale di “Assistente amministrativo” presso un ufficio distante dalla residenza del nucleo familiare. Avverso tale nuovo atto, il lavoratore ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia e, nel merito, l’annullamento e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando la fondatezza delle censure proposte dal ricorrente alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Il Collegio ha evidenziato come la sentenza della Seconda Sezione avesse già censurato l’atto impugnato per la sua inidonea motivazione in ordine alla determinazione della sede di prima assegnazione, non dando conto dell’effettiva necessità per la Marina di individuare quella sede e dell’inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti.

Il nuovo provvedimento impugnato, adottato in sede di riedizione del potere, non appare invece effettuare alcuna valutazione in tal senso, non bilanciando le esigenze dell’Amministrazione con le problematiche sanitarie, familiari ed economiche rappresentate dal lavoratore. L’Amministrazione si è, infatti, limitata ad applicare il criterio della maggior carenza di organico in ambito nazionale, senza considerare il disposto del punto 3 dell’Annesso 2 della Circolare del Ministero della Difesa del 25.07.2023, secondo cui deve tenersi in debita considerazione le particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate, che lascino propendere per un utile impiego del personale richiedente il transito in sede viciniore alla residenza o al domicilio del proprio nucleo familiare.

Il Collegio ha, pertanto, ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e l’immediato riesame della posizione del lavoratore da parte dell’Amministrazione. Il riesame dovrà tenere conto anche delle scoperture di organico presenti in altre sedi viciniori alla residenza o al domicilio del nucleo familiare, seppur in percentuale inferiore, al fine di contemperare le esigenze dell’Amministrazione con quelle personali, familiari, economiche e di salute del dipendente.

L’ordinanza fissa l’udienza pubblica di merito e compensa le spese della fase cautelare, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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