Carta docente ai supplenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1992 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’accertamento del diritto del docente supplente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, già statuito dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato, impone al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione la puntuale esecuzione del dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. All’Amministrazione va assegnato un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, va nominato un Commissario ad acta chiamato a compiere gli atti necessari all’esecuzione, con spese della funzione commissariale poste a carico dell’ente debitore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con incarico di supplenza, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli una sentenza che ha dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le medesime modalità riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2021/2022. Il giudice del lavoro ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di assegnare il buono elettronico, oltre interessi, e ha liquidato le spese di lite.

In mancanza di adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo di assegnare all’Amministrazione un termine per dare esecuzione alla sentenza e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il contenuto del titolo azionato e rileva che la sentenza ha accertato il diritto del docente supplente al beneficio della Carta elettronica, condannando il Ministero all’assegnazione del buono di euro 500,00 per l’anno scolastico considerato, oltre interessi dal conferimento dell’incarico al saldo.

Il TAR verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR designa quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato e ricevuta comunicazione della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione. Le spese della funzione commissariale, ove in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero, con determinazione dell’importo nel dispositivo. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio e attribuzione ai difensori che ne hanno fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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