Stagno di retrospiaggia e demanio marittimo: la fascia dei 300 metri (Cons. Stato n. 10178 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo stagno di retrospiaggia che presenti segni evidenti di collegamento con il mare appartiene al demanio marittimo ai sensi dell’art. 28 cod. nav., con la conseguenza che le sue sponde sono assimilabili alla linea di battigia. Il collegamento non si desume dal solo numero delle mareggiate capaci di sormontare il cordone sabbioso, ma anche dalla presenza stabile di acqua salmastra e di forme di vita dell’ambiente marino, che integrano un legame funzionale e biologico. Accertata la natura demaniale, l’area costituisce territorio costiero e richiama la fascia di tutela paesaggistica dei trecento metri di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Ne deriva l’applicazione dei divieti regionali sugli interventi di demolizione e ricostruzione. Gli accertamenti svolti in un diverso giudizio, privi di efficacia di giudicato verso i terzi, possono essere utilizzati come argomenti di prova liberamente valutabili.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un’area di oltre 27 ettari in località Notteri, nel Comune di Villasimius, sulla quale insistono due fabbricati risalenti agli anni Settanta, legittimamente edificati in forza di licenza edilizia e concessione edilizia in variante. I due corpi di fabbrica versano in stato di abbandono da oltre vent’anni e distano alcune decine di metri dallo Stagno di Notteri.

La società presenta istanza di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico del 35%, ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge reg. Sardegna n. 4/2009. Il Servizio tutela del paesaggio esprime parere negativo, ritenendo lo stagno appartenente al demanio marittimo e quindi le sue sponde assimilabili alla battigia. La conferenza di servizi si chiude con diniego dell’autorizzazione unica. Il TAR Sardegna respinge il ricorso; la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’asserita infrapetizione. Il TAR ha correttamente accertato in via preliminare le caratteristiche naturali dello specchio d’acqua per stabilire se ricadesse nel demanio marittimo ovvero in un’area lacuale o zona umida. Una volta qualificato il bene come territorio costiero, diventa giuridicamente irrilevante ogni deduzione sul regime delle zone umide.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2909 cod. civ., la Corte chiarisce che il TAR non ha attribuito efficacia di giudicato agli accertamenti resi in altro giudizio, ma ne ha tratto argomenti di prova liberamente valutabili. La verificazione disposta in quella sede ha acclarato fatti rilevanti, senza che la perizia di parte dell’appellante abbia offerto una smentita convincente.

Sul merito geomorfologico, il Collegio conferma le conclusioni del precedente Cons. Stato, sez. IV, n. 5337 del 2021, richiamato ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. Il collegamento con il mare non si misura solo sulle mareggiate utili a sormontare il cordone sabbioso: rileva la presenza pacifica di acqua salmastra, tipica dei territori costieri, che rende possibili forme di vita marine e integra un legame funzionale stabile, proprio dello stagno di retrospiaggia.

La Corte valorizza inoltre la documentazione storica e amministrativa: le carte attestano un tempo un collegamento stabile tramite piccolo canale; i verbali di delimitazione della Capitaneria risalenti agli anni Trenta ricomprendevano lo stagno nel demanio marittimo, senza successivi provvedimenti di sdemanializzazione. La presenza di molluschi e crostacei conferma l’idoneità del bacino agli usi pubblici del mare, pesca e molluschicultura comprese.

Qualificato il sito come territorio costiero, trovano applicazione i divieti dell’art. 5, comma 5, legge reg. Sardegna n. 4/2009, essendo i fabbricati entro la fascia dei trecento metri. L’appello è quindi respinto, con assorbimento dei motivi riproposti e compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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