Rinuncia agli atti accettata ed estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 85 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale e notificata alle altre parti ovvero comunicata verbalmente in udienza, produce effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. In presenza di tale accettazione, il giudice contabile dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e, per effetto del comma 7 della stessa disposizione, nulla statuisce sulle spese di lite. L’accettazione della controparte costituita è condizione di efficacia della rinuncia e presupposto della pronuncia di estinzione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio il 30 settembre 2020, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato secondo il sistema misto di cui all’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995. Limitatamente alla quota retributiva maturata fino al 31.12.1995, egli ha rivendicato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che per il personale militare con anzianità tra quindici e venti anni fissa la pensione al 44% della base pensionabile. L’Inps avrebbe invece applicato l’art. 44 dello stesso d.P.R., dettato per il personale civile, che alla medesima anzianità di quindici anni riconduce una percentuale del 35%.

Chiesto l’accoglimento del ricorso con la percentuale più favorevole, la causa è stata più volte rinviata, su richiesta concorde delle parti, in attesa della riliquidazione del trattamento da parte dell’Inps.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’Inps ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione applicando l’aliquota del 2,44%, con adeguamento e corresponsione degli arretrati. La vicenda contenziosa ha così perso progressivamente il proprio oggetto, essendo stata soddisfatta in via amministrativa la pretesa sostanziale del ricorrente.

Il ricorrente ha quindi comunicato all’Inps la propria rinuncia agli atti del giudizio. L’istituto previdenziale ha chiesto la cessazione della materia del contendere e, all’udienza, ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Il Collegio, in composizione monocratica, ha scrutinato la fattispecie alla luce dell’art. 110 c.g.c., che subordina l’efficacia della rinuncia all’accettazione delle parti costituite portatrici di un interesse alla prosecuzione. Nel caso concreto l’accettazione è intervenuta espressamente da parte della difesa dell’Inps, unica parte constituita oltre al ricorrente, sì che la condizione di efficacia risulta integrata.

Ne è conseguita, ai sensi della medesima disposizione, la declaratoria di estinzione del processo. Il comma 7 dell’art. 110 c.g.c. esclude poi ogni statuizione sulle spese in caso di estinzione per rinuncia, e la Corte vi ha dato applicazione disponendo che nulla sia dovuto per le spese di lite.

La pronuncia definisce il giudizio in rito, senza esaminare nel merito la questione dell’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, questione rimasta assorbita dalla sopravvenuta rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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