Divieto di botti a Capodanno illegittimo se il pericolo è prevedibile (TAR Marche n. 597 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 presuppone la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Il pericolo prevedibile, e per ciò stesso fronteggiabile con gli strumenti ordinari, non legittima il ricorso ai poteri extra ordinem. La situazione determinata dalla festa di Capodanno costituisce evento notorio e ricorrente, disciplina con atti amministrativi ordinari e non con provvedimenti contingibili e urgenti. Il difetto di imprevedibilità è assorbente rispetto agli ulteriori profili di eccesso di potere dedotti.

Il Fatto

La ricorrente esercita nel Comune di Ancona attività di vendita al dettaglio, anche di prodotti pirotecnici. Impugna l’ordinanza del 27.12.2018 n. 107 con cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ha vietato l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in strade, piazze e luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle giornate del 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019.

Il provvedimento richiama i poteri contingibili e urgenti ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e motiva con l’esigenza di prevenire infortuni legati all’uso di materiali esplodenti e di evitare turbative durante le manifestazioni. Il Comune si costituisce per resistere; il Ministero dell’Interno eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo in precedenza rappresentato al Sindaco l’inappropriatezza del ricorso a provvedimenti extra ordinem.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione del Ministero dell’Interno e la respinge: la questione non attiene alla competenza, pacificamente radicata in capo al Sindaco, ma alla legittimità dell’esercizio del potere. La posizione contraria già assunta dallo Stato potrà semmai rilevare sul piano risarcitorio e della regolazione delle spese.

Nel merito il Tribunale richiama i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti: pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari; provvisorietà e temporaneità degli effetti; proporzionalità del provvedimento. Da tali criteri deriva che non è legittimo adottare siffatti provvedimenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali possono essere disciplinate con i mezzi ordinari.

La situazione della notte di Capodanno, per la concentrazione dell’uso di artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, è fatto notorio e la stessa ordinanza la definisce “consuetudine”: non può dunque ritenersi imprevedibile. La mancanza di imprevedibilità è confermata dall’adozione, negli anni precedenti, di ordinanze praticamente identiche. Il Collegio richiama i propri precedenti sulle ordinanze gemelle delle ricorrenze 2015/2016 e 2016/2017 e la conferma della giurisprudenza amministrativa, ravvisando la fondatezza della censura, assorbente rispetto agli ulteriori profili.

Quanto all’istanza risarcitoria, introdotta per la prima volta con la memoria depositata il 6 maggio 2025, il Tribunale la dichiara inammissibile: in difetto di rituale notifica non può essere qualificata come ricorso per motivi aggiunti. Non si tratta di nullità sanabile ex art. 44 c.p.a., ma di inesistenza della notifica, non sanabile neppure con la costituzione della controparte. Il Comune, del resto, non ha potuto svolgere difesa piena, essendosi limitato alla memoria di replica ex art. 73, comma 1, c.p.a..

Il ricorso è pertanto accolto nella parte impugnatoria, con annullamento del provvedimento. Le spese sono compensate, salva la ripetizione del contributo unificato a carico del Comune per soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *