Capodanno, vietati i botti con ordinanza contingibile su evento prevedibile (TAR Marche n. 598 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 postulano un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Non è pertanto legittimo ricorrere ai poteri extra ordinem per fronteggiare situazioni prevedibili, che possono essere disciplinate con gli strumenti ordinari. La circostanza della festa di Capodanno e dell’uso concentrato di artifici pirotecnici costituisce evento notorio e ricorrente, qualificato come consuetudine nella stessa ordinanza, dunque imprevedibile non è. Il divieto generale e indifferenziato adottato in forza di tale presupposto è illegittimo per difetto dei presupposti.

Il Fatto

La ricorrente esercita nel Comune di Ancona attività di vendita al dettaglio, anche di prodotti pirotecnici. Impugna l’ordinanza sindacale con cui il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ha vietato l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici nelle strade e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle giornate del 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.

Il provvedimento richiama i poteri ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e motiva con la consuetudine dei festeggiamenti, gli infortuni ricorrenti, il pericolo anche per i prodotti di libera vendita e il disagio per animali e cittadini. Resiste il Comune; si costituisce il Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione del Ministero: essa concerne la legittimità dell’esercizio del potere, non la competenza, pacificamente spettante al Sindaco. La posizione contraria già assunta dallo Stato rileverà semmai sul risarcimento e sulle spese, riconducendo la responsabilità al Sindaco.

Nel merito il Tribunale richiama i propri precedenti sulle ordinanze gemelle (TAR Marche nn. 779 e 780 del 2020), confermati da altra giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 9284/2023). Ribadisce che i presupposti del potere contingibile e urgente consistono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, nella provvisorietà degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 3369/2016 e TAR Lazio, Roma, n. 5572/2017.

Da ciò deriva che non è legittimo adottare ordinanze extra ordinarie per situazioni prevedibili, fronteggiabili con i mezzi ordinari. La particolare situazione della festa di Capodanno, con uso concentrato di artifici in un arco temporale ristretto, è fatto notorio, definita “consuetudine” nella stessa ordinanza, e perciò non imprevedibile: ben avrebbe potuto essere disciplinata con gli strumenti ordinari.

La mancanza di imprevedibilità è confermata dall’adozione, negli anni precedenti, di ordinanze praticamente identiche. L’assenza di tale presupposto rende fondata la censura, assorbente rispetto agli ulteriori profili.

Quanto all’istanza risarcitoria, essa è domanda nuova, formulata con la memoria del 6 maggio 2025 e priva di rituale notifica: non può trattarsi come ricorso per motivi aggiunti. Non ricorre un vizio di nullità sanabile ex art. 44 c.p.a., ma totale inesistenza della notifica, non sanabile neppure con la costituzione della controparte. Il Comune non ha potuto svolgere difesa piena, avendo controdedotto solo con la memoria di replica ex art. 73, comma 1, c.p.a.. Le spese sono compensate, salva la ripetizione del contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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