Punteggio aggiuntivo per servizio interno illegittimo se CCNL prevede mera preferenza (TAR Sardegna n. 943 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la previsione del bando di concorso che attribuisce un punteggio aggiuntivo per ogni mese di servizio pregresso svolto presso la stessa amministrazione che ha indetto la selezione, quando la disciplina contrattuale collettiva qualifica quel servizio come mero titolo di preferenza a parità di merito. La clausola contrasta con l’art. 1, comma 3, del CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche e con l’art. 3 del Regolamento interno che ad esso rinvia, introducendo un favor sproporzionato per chi ha lavorato nell’ente a scapito di esperienze maturate presso istituzioni omologhe. La domanda di annullamento della clausola del bando è tempestiva, perché la lesione si concretizza solo all’esito della procedura, quando il punteggio incide sugli esiti. Il giudice amministrativo annulla gli atti nella parte in cui attribuiscono il punteggio aggiuntivo e ridetermina la graduatoria.
Il Fatto
La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente da adibire ai servizi generali. All’esito della selezione, il controinteressato si colloca al primo posto con 30 punti, dei quali 7 per i titoli e 23 per il colloquio; il ricorrente si colloca al secondo posto con 29 punti, dei quali 5 per i titoli e 24 per il colloquio.
Il secondo classificato impugna la graduatoria, le determinazioni di approvazione e rettifica e l’art. 10 del bando, nella parte in cui riconosce 0,50 punti per ogni mese di servizio pregresso svolto presso la stessa Fondazione. Il controinteressato propone ricorso incidentale, contestando l’ammissione del ricorrente per difetto dell’esperienza minima richiesta e il punteggio attribuito alla sua esperienza professionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e decisiva la censura relativa ai 5 punti attribuiti al controinteressato in applicazione dell’art. 10 del bando. Respinta l’eccezione di tardività: la clausola sul punteggio assume carattere concretamente lesivo solo all’esito della procedura, quando si verifica che quel punteggio ha inciso sugli esiti. La notificazione del ricorso entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria è dunque tempestiva.
Nel merito, il Collegio confronta la previsione del bando con la disciplina di riferimento. L’art. 3 del Regolamento interno del 2016 rinvia, per i titoli di preferenza, alle norme del CCNL e del contratto integrativo aziendale. L’art. 1, comma 3, del CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche qualifica il servizio prestato presso la Fondazione come titolo di preferenza a parità di merito, non come voce di punteggio.
La disposizione contrattuale è chiara e ragionevole, perché evita un favor sproporzionato per chi ha svolto servizi pregressi nell’ente, a scapito di chi ha maturato esperienze non meno formative presso altre istituzioni liriche. Di qui l’illegittimità della clausola che attribuiva un peso elevatissimo, pari a 0,5 per ciascun mese, al servizio interno. La conseguenza è l’annullamento dei 5 punti e il posizionamento del controinteressato al secondo posto con 25 punti, alle spalle del ricorrente con 29.
Il ricorso incidentale è respinto. La censura sull’ammissione del ricorrente è infondata in fatto: le schede descrittive del datore di lavoro documentano che l’attività svolta comprendeva anche mansioni di movimentazione e allestimento corrispondenti al profilo messo a concorso. La contestazione sul punteggio dei titoli è invece irrilevante, perché l’eventuale decurtazione non impedirebbe al ricorrente di superare il controinteressato, e comunque infondata, posto che l’art. 10 del bando computa i servizi in termini di anni e non di giorni. Il ricorso principale è quindi accolto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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