Divieto di cartellonistica nei paesaggi non trasformati e livelli regionali di tutela (Cons. Stato n. 5944 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 153 cod. beni culturali e paesaggio individua un livello minimo di tutela, che non preclude alla Regione di apprestare livelli più elevati mediante previsioni più restrittive, inclusi divieti assoluti di installazione di cartelli pubblicitari in determinati ambiti territoriali. La ragionevolezza di tali divieti va valutata con riferimento allo specifico contesto paesaggistico in cui operano, restando il sindacato giurisdizionale contenuto entro il limite della discrezionalità tecnica. L’onere di allegare e provare l’irragionevolezza del regime grava su chi lo contesta. La legittimazione a dedurre l’omessa sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico spetta a chi persegue finalità di tutela ambientale, non a chi agisce per interessi commerciali degli associati.
Il Fatto
Un’associazione di categoria degli operatori della pubblicità esterna impugna davanti al giudice amministrativo il piano territoriale paesistico regionale approvato dal Consiglio regionale, unitamente agli elaborati prescrittivi e all’accordo di co-pianificazione stipulato con il Ministero competente. Il ricorso è proposto insieme ad alcune società del settore.
Il TAR Lazio respinge il ricorso. Dichiara inammissibile l’impugnazione delle società per difetto di interesse, non avendo esse allegato un concreto diniego di installazione o un ordine di rimozione, e riconosce invece la legittimazione dell’associazione. Nel merito, esclude l’obbligo di ripubblicazione del piano e l’obbligo di V.A.S., e ritiene non dimostrato il carattere aprioristico e generalizzato del divieto di cartellonistica. L’associazione appella.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo alla mancata ripubblicazione del piano prima dell’approvazione definitiva, il Consiglio di Stato rileva un difetto di specifica impugnazione. L’appellante non ha contestato l’accertamento del primo giudice secondo cui le osservazioni sono state esaminate congiuntamente con il Ministero. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di interesse, oltre che infondato: la sola adozione di un piano condiviso con il Ministero non integra una novità idonea a far sorgere l’onere di ripubblicazione, in difetto di prova della diversità oggettiva dei contenuti. La tesi della rilevanza della novità “soggettiva” è priva di base normativa.
Sul secondo motivo, concernente l’omessa sottoposizione del piano a V.A.S., la Corte distingue nettamente la legittimazione ad agire dall’interesse al ricorso, entrambi accertabili anche d’ufficio. L’associazione non vanta una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati: i suoi scopi statutari sono commerciali e di rappresentanza degli associati, estranei alla tutela ambientale. Manca dunque la legittimazione a contestare il vizio procedimentale.
Sul terzo motivo, la Corte affronta il rapporto tra l’art. 153 cod. beni culturali e paesaggio e la potestà regionale. La norma statale fissa uno standard minimo di tutela e non impedisce alla Regione di adottare misure più restrittive, compresi divieti assoluti in specifici contesti. Cadono quindi sia la censura sull’onere del previo studio di inserimento paesaggistico, per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rettifica del piano, sia quella sul divieto generalizzato.
Quest’ultima è respinta nel merito. La tesi dell’appellante — il divieto riguarderebbe il 90% del territorio vincolato — è solo genericamente allegata e non dimostrata. Il piano articola il territorio in sistemi e “paesaggi”, vietando la cartellonistica nei paesaggi naturali e agrari e in quelli insediativi storici, consentendola invece nei paesaggi urbani e “in evoluzione”. Il divieto è quindi limitato ai paesaggi non trasformati, con la conseguenza che non può qualificarsi aprioristico e generalizzato. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.