Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su compenso accessorio (TAR Campania n. 1969 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a far conseguire concretamente al ricorrente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 senza esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione della pronuncia fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 2171/2024 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al Compenso Individuale Accessorio per i periodi indicati in ricorso e aveva condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 565,95, oltre interessi legali.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione ed è passata in giudicato, come da attestazione in atti. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, poiché l’obbligo consiste nel far conseguire concretamente al ricorrente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.
Il Collegio verifica i presupposti dell’azione: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. Risulta altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e successive modificazioni.
Nel merito dell’inerzia, il Tribunale rileva che l’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al giudicato. Ne deriva l’ordine di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In vista dell’eventuale ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale accoglie anche la richiesta di penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, in conformità all’orientamento dello stesso Tribunale richiamato in motivazione. La penalità decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e sarà dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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