Acquisizione al patrimonio comunale illegittima senza prova della notifica dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 5758 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, disposta ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del testo unico dell’edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone la prova dell’avvenuta notifica della presupposta ordinanza di demolizione. In difetto di tale prova non può ritenersi decorso il termine di legge per l’ottemperanza e l’atto acquisitivo è illegittimo. Non è esigibile, in capo al destinatario, alcun onere di impugnazione dell’ordine di demolizione non conosciuto, non potendo l’indicazione dell’atto presupposto nel provvedimento acquisitivo supplire alla mancata dimostrazione della sua rituale notificazione. La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta non è idonea a fondare il potere amministrativo, che consegue esclusivamente all’inottemperanza di un ordine di demolizione emesso dall’autorità amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo in blocchetti di cemento su fondazioni in cemento armato, unitamente al terreno gravato da uso civico sul quale insisteva. Il provvedimento si fondava sull’asserita inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione risalente al 2002, che l’amministrazione assumeva notificata in pari data.

Il ricorrente contestava di non avere mai ricevuto alcuna notifica dell’ingiunzione a demolire e censurava il provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza di motivazione e arbitraria acquisizione dell’intera particella catastale. Il TAR, disposta istruttoria per acquisire gli atti del procedimento notificatorio, respingeva il ricorso ritenendo che, con la notifica dell’atto acquisitivo, il ricorrente avesse comunque conosciuto l’ordine di demolizione, rimasto inimpugnato. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame, concentrandosi sul profilo assorbente della mancata prova della notifica dell’atto presupposto. Il giudice di primo grado aveva ordinato all’amministrazione di produrre gli atti del procedimento notificatorio, ma il Comune era rimasto inottemperante. Tale circostanza, pacifica, impedisce di considerare decorso il termine di legge per l’ottemperanza previsto dall’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia, sul quale si fonda l’atto acquisitivo impugnato.

La Corte confuta la tesi del TAR secondo cui l’indicazione dell’atto presupposto nel provvedimento acquisitivo varrebbe a supplire alla mancata dimostrazione della notifica. La notifica dell’atto presupposto è imprescindibile perché possa configurarsi la situazione di inottemperanza in ragione della quale l’immobile è acquisito per legge. Il destinatario non è gravato da alcun onere di impugnazione dell’ordine di demolizione unitamente al provvedimento acquisitivo.

Il Collegio richiama l’interpretazione dell’Adunanza plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, che ha ricondotto l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune al meccanismo dell’art. 31, comma 3. Rileva inoltre la contraddittorietà del percorso del giudice di primo grado, che aveva disposto l’istruttoria proprio per accertare la notifica salvo poi superare l’inottemperanza dell’amministrazione con la decisione di rigetto.

Quanto all’ordine di demolizione emesso in sede penale, la Corte ne esclude la rilevanza non solo ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., ma soprattutto perché il potere di acquisizione consegue all’inottemperanza di un ordine di demolizione emesso dall’autorità amministrativa ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. L’appello è quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna del Comune alle spese del doppio grado in ragione della propria inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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