Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 274 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il beneficio economico della carta elettronica del docente impone all’Amministrazione di porre in essere ogni attività necessaria alla sua integrale attuazione, non essendo sufficiente il solo rimborso delle spese legali. Il commissario ad acta nominato in caso di perdurante inadempimento agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico. Egli può adottare gli atti più vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus, senza che assuma rilievo la titolarità della qualifica di docente di ruolo. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 deve ritenersi decorso quando sia trascorso il periodo di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 71/2023 del Tribunale ordinario di Mantova, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, relativo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1500,00.

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito chiedendo la riunione ad altri procedimenti e ha depositato una relazione dalla quale emergeva di aver dato attuazione al giudicato solo per la corresponsione delle spese legali. Di qui il ricorso in ottemperanza ex artt. 112 e seg. c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rigettato l’istanza di riunione, rilevando che l’accoglimento avrebbe comportato un’irragionevole dilazione per la definizione del giudizio.

Nel merito, i giudici hanno verificato il passaggio in giudicato della sentenza di Mantova, attestato dalla cancelleria il 14.2.2025, integrandosi così la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. È stato inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 17.11.2023, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Il Tribunale ha ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta il 17.11.2023, quella del ricorso introduttivo il 17.3.2025.

Il ricorso è stato accolto, dando continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe. La circostanza che l’esecuzione fosse ancora in corso ha confermato la perdurante inottemperanza al giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o altro equipollente.

In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato che questi agisce quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, non è curare l’interesse pubblico, ma dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere il ricorrente tra i soggetti abilitati ad attivare la carta elettronica, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione di € 600,00 e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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