Vietata la coincidenza tra chi contesta l’addebito e chi irroga la sanzione (Cons. Stato n. 3471 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15, comma 5, del DPR n. 737/1981, nel prevedere che non possa far parte della Commissione di disciplina il superiore che ha rilevato la mancanza, esprime un principio generale di separazione funzionale tra la fase di accertamento e contestazione dell’illecito e quella della decisione sulla responsabilità disciplinare. Tale separazione attua i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e impone che il soggetto chiamato a irrogare la sanzione non si trovi in posizione tale da compromettere, anche solo potenzialmente, l’obiettività del giudizio. La coincidenza tra soggetto contestatore e soggetto sanzionatore integra un vizio sostanziale del procedimento per commistione tra funzione accusatoria e decisoria, a prescindere dalla dimostrazione di concrete interferenze e dalla qualifica formale del soggetto nell’organo collegiale. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno propone appello avverso la sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 2488/2025, che aveva accolto il ricorso dell’odierno appellato, agente della Polizia di Stato con incarichi sindacali, per l’annullamento del decreto con cui il Questore aveva irrogato la sanzione della deplorazione congiunta a pena pecuniaria.
La sanzione era stata adottata per la diffusione, su piattaforme social, di un’affermazione critica dell’appellato nei confronti di precedenti procedimenti disciplinari a suo carico, ritenuta lesiva della dignità delle funzioni e dell’autorità del vertice dell’Amministrazione. Il TAR aveva accolto il ricorso ravvisando la violazione del principio di terzietà, in quanto il soggetto che aveva rilevato la presunta infrazione e contestato gli addebiti coincideva con quello che aveva irrogato la sanzione. Il Ministero censura tale impostazione, sostenendo l’assenza di un’incompatibilità automatica e il ruolo meramente formale dell’organo decisorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 15, comma 5, del DPR n. 737/1981, letto in chiave sistematica e costituzionalmente orientata. La norma non si riduce a un dato formale: impone una distinzione funzionale tra chi accerta e contesta l’illecito e chi assume la determinazione conclusiva. La predeterminazione del convincimento derivante dall’aver formulato l’accusa è incompatibile con il ruolo di giudicante, poiché l’autorità decidente rischia di essere pregiudicata dalle valutazioni già espresse.
Per il Consiglio di Stato l’imparzialità va garantita non solo in senso soggettivo, ma anche oggettivo e strutturale. È sufficiente la mera apparenza di parzialità a ledere la fiducia del destinatario del provvedimento. In presenza di sovrapposizione tra contestatore e sanzionatore si realizza una lesione procedimentale che si traduce in vizio sostanziale ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, non potendosi escludere che l’esito sarebbe stato diverso ove la decisione fosse stata assunta da un’autorità terza.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. II, n. 6499/2025, sulla posizione di assoluta terzietà dei componenti della commissione; Cons. Stato, sez. II, n. 1654/2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 6460/2019, sulla violazione dell’art. 97, primo comma, Cost. quando l’autorità sanzionatoria coincida con il soggetto leso e contestatore. Vi aggiunge il richiamo a Cass. civ., Sez. Lav., n. 41568/2021, sul carattere imperativo del principio di terzietà e sul distacco dalla struttura di appartenenza.
Passando al caso concreto, la Corte accerta che il medesimo soggetto aveva rilevato il presunto illecito, convocato la Commissione, sottoscritto il verbale e irrogato la sanzione: una continuità funzionale tra indagine e decisione che realizza esattamente la situazione che la norma intende evitare. Cadono le difese dell’Amministrazione. La tesi della mera fase comunicativa è smentita dalla natura non vincolante del parere della Commissione: il decreto di irrogazione esprime un potere discrezionale pieno. L’appello è infondato e respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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