Obbligo di provvedere sulla VIA e termini perentori anche in caso di (TAR Puglia n. 1182 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato ed è esperibile in presenza di un contegno inerte dell’Amministrazione, a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento richiesto. Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dagli artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, i termini di conclusione, pur perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, non determinano la perdita del potere di provvedere. Resta fermo l’obbligo del Ministero di adottare un atto espresso e motivato: la mancata o negativa espressione dei pareri nei termini non elide tale obbligo, dovendo l’autorità competente procedere comunque alla valutazione. I criteri legali di priorità nell’esame delle pratiche non sospendono né abbreviano i termini procedimentali.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 13 luglio 2023 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio di due Comuni della provincia di Lecce. Dopo la pubblicazione del primo avviso al pubblico e la chiusura della consultazione, la società ha depositato integrazioni volontarie, seguite da un secondo avviso e da una nuova fase di consultazione conclusasi nel gennaio 2024.

Decorsi i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 (centotrenta giorni per lo schema di provvedimento e ulteriori trenta per l’atto finale), il procedimento non era stato concluso. La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Si sono costituiti i due Ministeri resistenti; la Regione Puglia, ritualmente notificata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 fissa la scansione temporale per i progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, categoria cui il Tribunale ritiene riferibile l’impianto in questione, come dedotto dalla ricorrente e non smentito dall’Amministrazione.

Sul piano dei rapporti con gli altri organi, il comma 1, ultimo periodo, dello stesso articolo stabilisce che, qualora i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Il comma 2-quater disciplina inoltre il potere sostitutivo in caso di inerzia delle Commissioni e del direttore generale. Da qui la conseguenza che l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero resta fermo anche in presenza di dissensi o ritardi degli organi consultivi.

Quanto alla perentorietà dei termini, l’art. 25, comma 7, la limita espressamente all’operatività degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. n. 241/1990, senza implicare di per sé la perdita del potere di provvedere. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il silenzio del Ministero sulla richiesta di VIA è illegittimo per inosservanza della scansione temporale, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577, citando tra le altre TAR Lazio, Roma, III, n. 12670/2024 e TAR Puglia, Lecce, II, nn. 614/2025 e 431/2025.

Nel caso concreto è pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere e la sua violazione, confermata dal Ministero stesso. Non rilevano, ad avviso del Collegio, né l’elevato numero di progetti da esaminare né l’applicazione dei criteri legali di priorità: questi ultimi non fanno venire meno i termini, pena una interpretatio abrogans delle previsioni (così Cons. Stato, IV, n. 9777/2024). Neppure la mera calendarizzazione dell’istruttoria determina improcedibilità del ricorso.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro centottanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è differita, previa istanza di parte, in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza dei due Ministeri; nulla si dispone nei confronti della Regione Puglia, atteso il carattere di mera denuntiatio litis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *