Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e rinuncia ai motivi (TAR Lombardia n. 1898 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Questi, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria opera ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. e la natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, recante determinazioni sulla gestione del servizio sanitario per l’esercizio 2020, unitamente alle delibere dell’ATS territoriale e ai contratti provvisori sottoscritti con riserva. Oggetto del contendere erano il limite massimo regionale all’attività erogabile a favore dei pazienti lombardi, il rinvio alla contrattazione del contratto unico per erogatore e l’assunzione del finanziato 2019 quale base di riferimento per la negoziazione.

Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alla successiva D.G.R. n. XI/4049 del 14 dicembre 2020 e al contratto relativo all’esercizio 2020, parimenti sottoscritto con riserva, chiedendo in via cumulativa l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti. La Regione si è costituita per resistere. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso per sopravvenienze di fatto e di diritto, intendendo rinunziati tutti i motivi e insistendo per la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto dell’inequivoca dichiarazione della parte e ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione non affronta nel merito i profili di illegittimità dedotti, che restano assorbiti dalla dichiarazione della ricorrente.

Il percorso argomentativo muove dal principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, così provocando la presa d’atto del giudice.

Il Tribunale ha cura di precisare i limiti del proprio potere: esso non può procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente e non può sindacarne la valutazione. Da ciò deriva, come conseguenza necessaria, la declaratoria di improcedibilità del gravame. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate. La decisione si fonda su due considerazioni concorrenti: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica e la natura in rito della pronuncia. La sentenza è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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