Divieto comunale generalizzato di impianti 5G illegittimo per invasione della competenza statale (TAR Puglia n. 650 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco vieti in via generale e preventiva la sperimentazione e l’installazione di impianti 5G sull’intero territorio comunale, subordinandone la cessazione di efficacia a future e indeterminate evidenze scientifiche. Un siffatto provvedimento configura una moratoria indeterminata e invade la competenza riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001 in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità. Il richiamo al principio di precauzione e ai poteri di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 non abilita il Comune a introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio. Il divieto generalizzato contrasta inoltre con l’interesse pubblico alla diffusione capillare delle reti di telecomunicazione.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva segnalato nei piani annuali di installazione degli impianti, presentati ai sensi dell’art. 7 della legge regionale Puglia n. 5/2002, l’esigenza di protocollare a breve istanze relative alla tecnologia 5G. Il Sindaco del Comune di Noicattaro, con ordinanza contingibile e urgente n. 36 dell’8.04.2020, aveva vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio comunale, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, invocando il principio di precauzione e i poteri di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.

La società impugnava l’ordinanza davanti al TAR Puglia, deducendone l’abnormità sotto plurimi profili, tra cui l’incompetenza, il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la violazione del codice delle comunicazioni e del riparto costituzionale delle competenze, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Nessuna delle Amministrazioni intimate si costituiva in giudizio. All’udienza pubblica del 30 aprile 2025 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i motivi, vertendo tutti sulle medesime questioni sostanziali. Il nucleo della controversia attiene al riparto di competenze tra Stato ed enti locali in materia di limiti all’esposizione ai campi elettromagnetici e di installazione delle infrastrutture di telecomunicazione.

Il Giudice richiama l’art. 4 della legge n. 36/2001, che riserva allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per garantire criteri unitari e omogenei di tutela della salute e dell’ambiente. L’art. 8, comma 6, della medesima legge, nella formulazione originaria, consentiva ai Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti, purché non si traducessero in divieti generalizzati su intere aree territoriali, dovendosi individuare siti specifici.

Tale lettura è stata confermata dal T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 933/2024, che ha ritenuto illegittimi i provvedimenti comunali volti a interdire in via assoluta l’installazione di impianti 5G. Ulteriore conferma è giunta dall’art. 38, comma 6, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, che ha esplicitato il divieto per i Comuni di introdurre limitazioni in aree generalizzate del territorio. Le sentenze del Consiglio di Stato nn. 9328/2024 e 1200/2024 hanno riconosciuto che tale modifica ha positivizzato i principi già elaborati dalla giurisprudenza, escludendo la legittimità di moratorie indiscriminate.

L’ordinanza impugnata, vietando in via generale e preventiva l’installazione di impianti 5G e subordinando la propria efficacia a future evidenze scientifiche, viola palesemente tale quadro normativo, usurpando competenze statali e ostacolando l’interesse pubblico alla diffusione delle reti. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei TAR, attestato dalle sentenze nn. 2936/2024 del T.A.R. Sicilia, 1935/2024 del T.A.R. Veneto e 6176/2023 del T.A.R. Campania, che hanno annullato analoghi provvedimenti comunali.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza. La rinuncia alla domanda risarcitoria, formalizzata dalla società nella memoria del 28 marzo 2025, esime il Giudice da ulteriori pronunce sul punto. Le spese di lite sono dichiarate irripetibili, in considerazione dell’intento precauzionale e di salvaguardia che ha mosso l’Amministrazione comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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