Impugnabile solo la tariffa ARERA nel caso di atto di validazione PEF (TAR Puglia n. 811 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi solo provvisori ed eventuali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta ad ARERA, che esercita un vaglio non meramente formale ma sostanziale di coerenza regolatoria. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere fatti valere solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento, non essendo configurabile alcun effetto caducante dell’annullamento del primo atto sul secondo. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei rifiuti impugna la determina con cui AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un comune pugliese, unitamente alla relazione di validazione, ai files di calcolo e, per illegittimità derivata, alla delibera comunale di approvazione della TARI per il 2024.

La ricorrente deduce un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, che avrebbe determinato uno squilibrio nelle gestioni degli anni 2022 e 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile definizione in rito della causa, esamina anzitutto, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria, il tema della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.

Dall’esame dell’atto impugnato, letto congiuntamente all’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, emerge che la validazione ha carattere endoprocedimentale “ad effetti interinali”. L’art. 8.4 della delibera n. 363/2021 attribuisce infatti ad ARERA il potere di approvazione finale della tariffa: l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

Ne consegue che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Nella specie l’annullamento della validazione sarebbe privo di effetto caducante, poiché l’atto successivo non si pone come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove valutazioni di interessi, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012.

Il Collegio richiama quindi il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha preferito la tesi della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo territoriale, valorizzando l’impatto che la tesi contraria avrebbe sui poteri non ancora esercitati da ARERA e le ragioni di uniformità del sindacato. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario per un servizio da prestare con continuità e non costituisce effetto giuridico innescato dalla sola validazione provvisoria dei nuovi PEF. Le ipotesi in cui è stata ammessa l’impugnazione immediata riguardano questioni estranee ai poteri di ARERA, come la ripartizione dei costi tra comuni dell’ambito o la dilazione dell’adeguamento tariffario a una modifica legislativa.

Infine, anche in caso di protratta inerzia di ARERA, non si configura alcun deficit di tutela, potendo la parte reagire con i rimedi contro il silenzio inadempimento, come osservato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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