Gara pubblica, sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione e stand still (C.G.A.R.S. n. 206 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione di gara dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o macroscopici errori di fatto. Il giudizio complessivo espresso sui singoli criteri non è scalfito dalla mera contrapposizione numerica dei punteggi, quando la commissione abbia dato conto delle ragioni della diversa valutazione. La violazione della clausola di stand still, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta di per sé l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi aggiunti che a quella sola violazione si ancorino.

Il Fatto

La stazione appaltante aveva avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde e dei canali di drenaggio di un aeroporto. Le due società appellanti avevano partecipato quali imprese di un costituendo r.t.i. e si erano collocate al secondo posto della graduatoria, alle spalle del r.t.i. controinteressato, risultato aggiudicatario.

Le odierne appellanti impugnavano dinanzi al TAR Sicilia l’aggiudicazione e i verbali di gara, lamentando una sistematica sovrastima dell’offerta tecnica del concorrente e una speculare sottostima della propria. Con motivi aggiunti censuravano poi la stipula del contratto, avvenuta in asserita violazione del termine dilatorio di stand still. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo, dichiarava inammissibili i motivi aggiunti e condannava le ricorrenti alle spese. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e, per economia processuale, esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, riemersi con l’appello secondo il perimetro dell’art. 104 c.p.a. Il thema decidendum resta quello di primo grado.

Il punto di diritto centrale è la misura del sindacato sulla valutazione delle offerte tecniche. La Corte ribadisce che la commissione gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopici errori di fatto. Su questa base vaglia analiticamente i singoli criteri e ritiene le censure inidonee a inficiare il giudizio espresso.

Quanto alle attività similari in ambito aeroportuale, il maggior punteggio all’aggiudicatario si giustifica perché questi ha dichiarato esperienze presso due aeroporti e per attività più ampie, mentre il r.t.i. appellante si è limitato a un solo scalo e a prestazioni circoscritte. Sulla fascia oraria, la valutazione di “limitate” tiene conto della natura eccezionale della fascia notturna e della non provata interferenza. Sulle squadre, il giudizio riguarda le sole squadre airside e l’esigenza della stazione appaltante risulta soddisfatta dalla proposta dell’aggiudicatario, con coordinatori tecnici e mezzi messi a disposizione.

Sui criteri delle migliorie, la Corte valorizza il carattere aggiuntivo e senza oneri delle proposte dell’aggiudicatario, la specificazione delle aree incolte e la coerenza del cronoprogramma con l’art. 13 del capitolato. Sul criterio della qualificazione del personale, l’appellante ha ottenuto punteggio superiore; la figura del tecnico operativo, non codificata, può essere svolta dall’operaio specializzato più anziano. Sul diserbo, il maggior punteggio deriva dall’offerta di lotta biologica integrata.

Infine, la Corte conferma che la violazione della clausola di stand still, in mancanza di vizi propri dell’aggiudicazione, non determina l’annullamento. L’appello è respinto, con assorbimento dei motivi riproposti dal controinteressato e condanna degli appellanti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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