Pensione privilegiata tabellare per aggravamento di infermità da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 245 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e il successivo accertamento del suo aggravamento integrano i presupposti per il trattamento pensionistico privilegiato tabellare vitalizio, sempre che l’esito medico-legale ne confermi l’ascrizione a una categoria della Tabella A. Il giudice contabile, ove il giudizio dell’organo di consulenza tecnica sia immune da censure e adeguatamente motivato, può fondare su di esso il proprio convincimento. Il diritto alla pensione di privilegio decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare in congedo illimitato dal 15 marzo 1982, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa, in sede di Previmil, gli aveva riconosciuto un’indennità una tantum pari a quattro annualità di 8^ categoria, in luogo della pensione, per un’infermità pleurica. Il ricorrente contestava il diniego della pensione privilegiata vitalizia, già rigettata in passato, sostenendo che la patologia, accertata in sede di visita collegiale, fosse invece ascrivibile alla 4^ categoria di Tab. A per il sopravvenuto aggravamento.
Il Ministero si è costituito, depositando il fascicolo amministrativo. In pendenza di giudizio il ricorrente ha presentato una ulteriore domanda di aggravamento, definita con un nuovo decreto di rigetto, ed è stata disposta una CTU affidata all’UML presso il Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto condiviso il giudizio dell’UML di non dipendenza da causa di servizio della “Broncopneumopatia cronica ostruttivo-restrittiva, step III GOLD”, la cui eziopatogenesi è stata correlata al fumo di sigaretta.
Quanto all’infermità già dichiarata dipendente da causa di servizio, il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari richiesti dalla vigente normativa per l’ottenimento del trattamento tabellare vitalizio, non ravvisando ragioni per dubitare dell’esattezza del giudizio medico-legale dell’organo di consulenza tecnica e riscontrando i requisiti previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 1092/1973.
Le conclusioni dell’officiato UML sono state integralmente condivise perché il parere si è appalesato immune da censure, adeguatamente motivato sul piano medico-legale e metodologico, esente da errori di metodo o vizi logici e giustificato dagli atti di causa. Il CTU ha fondato il proprio giudizio sull’approfondito esame della documentazione sanitaria e amministrativa, giungendo alla conclusione che non sussistono dubbi sull’aggravamento della patologia pleurica, da classificarsi alla 8^ categoria della Tab. A.
Da qui il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare vitalizia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di aggravamento della patologia pleurica, e la consequenziale corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite, liquidate equitativamente, seguono la soccombenza del Ministero della Difesa.
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Nota della Redazione
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