Divieto di cumulo tra quarto conto energia e Tremonti Ambiente e decadenza (Cons. Stato n. 9321 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra la tariffa incentivante del quarto conto energia e la detassazione c.d. Tremonti Ambiente di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 costituisce principio generale dell’ordinamento, derogabile solo nei casi espressamente previsti. L’elencazione dei benefici cumulabili contenuta nell’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione analogica. Il comunicato Gse del 22 novembre 2017 e l’art. 36 del d.l. n. 124/2019 hanno natura meramente ricognitiva di un divieto già vigente. Il Gestore dei servizi energetici esercita un potere vincolato di decadenza e di recupero, con conseguente insussistenza di un affidamento tutelabile del beneficiario.
Il Fatto
Una società aveva installato nel 2011 un impianto fotovoltaico ed era stata ammessa alle tariffe incentivanti del quarto conto energia con provvedimento del 2012, stipulando la relativa convenzione con il Gestore. In relazione al medesimo impianto la società aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi una variazione in diminuzione per l’agevolazione fiscale ambientale.
A seguito di segnalazioni dell’amministrazione finanziaria, il Gestore avviava il procedimento di decadenza e, nel dicembre 2021, disponeva la decadenza dalle tariffe e la risoluzione della convenzione, chiedendo la restituzione degli incentivi già percepiti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società appellava deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del divieto di cumulo e l’inosservanza dei termini di ritiro dell’atto favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dai conti energia succedutisi dal 2005. L’art. 2, comma 152, della legge n. 244/2007 aveva già previsto il divieto di cumulo con altri incentivi pubblici; l’art. 26 del d.lgs. n. 28/2011 ha confermato la non cumulabilità, salvo deroghe espresse. L’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 elenca in modo tassativo i benefici cumulabili e tra questi non figura la deduzione fiscale invocata dall’appellante.
Da ciò deriva che, già al momento dell’ammissione al beneficio, emergeva la non spettanza dei due regimi agevolativi. Il comunicato del Gestore del 22 novembre 2017 e l’art. 36 del d.l. n. 124/2019 costituiscono atti meramente ricognitivi del regime vigente, privi di autonoma lesività. La Corte richiama le proprie precedenti pronunce di Sez. II n. 7830 del 2023 e n. 5641 del 2025, nonché le decisioni della sezione tributaria della Cassazione, e conferma che l’elencazione derogatoria va interpretata in senso stretto.
Quanto ai termini, il Gestore ha esercitato il potere di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorreva dal 31 dicembre 2020, ultimo giorno utile per l’opzione; il provvedimento del 16 dicembre 2021 è dunque tempestivo anche rispetto al termine ridotto di dodici mesi, introdotto il 1° giugno 2021. Nessun potere di secondo grado è stato in concreto esercitato, ma solo un potere vincolato di verifica.
Le ragioni di pubblico interesse sono in re ipsa, trattandosi di recuperare risorse pubbliche indebitamente percepite. Il provvedimento è vincolato e a esito necessitato, con conseguente irrilevanza dei dedotti vizi di motivazione e istruttoria ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Insussistente è anche il lamentato legittimo affidamento, non essendo conforme al buon andamento l’ammissione a erogazioni non spettanti.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 è dichiarata manifestamente infondata: la norma non ha efficacia retroattiva, ma conferma un divieto preesistente, senza natura sanzionatoria e senza ledere il diritto di proprietà. L’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è disattesa per la coerenza della disciplina nazionale con il diritto unionale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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