Factory Inspection irregolare: decadenza solo dalla maggiorazione del 10% (Cons. Stato n. 9320 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’irregolarità del Factory Inspection Attestation dei moduli fotovoltaici non determina la decadenza integrale dagli incentivi, ma solo dalla maggiorazione del 10% prevista per l’europeità dei componenti. Per gli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012 quel certificato non costituisce requisito di accesso alla tariffa incentivante di base, richiesto dall’art. 11, comma 6, lett. b), d.m. 5 maggio 2011 solo per gli impianti entrati in funzione successivamente. La decadenza disposta dal GSE ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 è atto vincolato di accertamento e non esercizio di autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. La motivazione postuma, introdotta per la prima volta in giudizio, è inammissibile.

Il Fatto

La società titolare di un impianto fotovoltaico di 85 kW veniva ammessa alle tariffe del quarto conto energia con convenzione del 2012. A seguito di controlli, il GSE riscontrava che l’attestazione di origine dei moduli era stata emessa in data posteriore all’acquisto dei pannelli e non corrispondeva al certificato dell’organismo di certificazione. Con provvedimento del 20 marzo 2017 il Gestore dichiarava la decadenza dalle tariffe incentivanti per la violazione rilevante di cui all’allegato 1, lettera a), del d.m. 31 gennaio 2014; seguiva, nel 2022, la richiesta di restituzione di euro 81.935,37.

Il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso, limitando la decadenza alla sola parte scindibile della maggiorazione e travolgendo in via derivata l’atto di recupero solo per le somme concernenti la tariffa base. Avverso tale statuizione proponevano appello principale il GSE e appello incidentale la società, lamentando la prima la decadenza integrale e la seconda l’illegittimità dell’intero provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la ricostruzione normativa ratione temporis. Poiché l’impianto è entrato in esercizio anteriormente al 30 giugno 2012, il certificato di ispezione di fabbrica non rientrava tra i documenti necessari per l’accesso alla componente base della tariffa: l’art. 11, comma 2, d.m. 5 maggio 2011 non lo esigeva, mentre l’art. 11, comma 6, lett. b) lo imponeva solo per gli impianti entrati in funzione dopo quella data. Il certificato rilevava dunque esclusivamente ai fini della maggiorazione del 10% per europeità, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d).

La Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 18 dell’11 settembre 2020, resa su fattispecie sovrapponibile in tema di moduli “Zuccotti” modello ZSM 250, e la Cons. Stato, sez. IV, n. 2139 del 2021: quando la violazione concerne una certificazione prodotta al solo fine di ottenere la maggiorazione, la decadenza resta limitata a quest’ultima. L’appello del GSE è pertanto infondato.

Quanto alla pretesa decadenza integrale, il Collegio rileva che in sede amministrativa il Gestore contestò unicamente il mancato rispetto dell’art. 14, comma 1, lett. d), senza alcun rilievo sui requisiti della tariffa base. Il richiamo a tale ulteriore profilo, formulato per la prima volta in giudizio, costituisce motivazione postuma, inammissibile perché introduce una nuova infrazione non contestata con il provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. VII, n. 5069 del 2024).

Respinto anche l’appello incidentale. Non sussiste difetto di istruttoria: il Gestore non deve svolgere verifiche sostanziali ulteriori, poiché l’infrazione consiste nella presentazione di documentazione inidonea, a prescindere dalla conformità effettiva dell’impianto. Opera il principio di autoresponsabilità, fondato sugli artt. 2 e 97 Cost., che impone all’interessato un onere di veridicità e completezza, senza che rilevino dolo o colpa né il soccorso istruttorio in procedure di massa (Cons. Stato, sez. II, n. 4913 del 2023).

Infine, la decadenza ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 è atto vincolato di accertamento della mancanza dei requisiti originari e non esercizio di autotutela: resta esclusa l’applicazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e non assume rilievo l’affidamento del beneficiario. La novella del 2020 non ha portata retroattiva e non incide sui giudizi pendenti. Entrambi gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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