Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 124 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando l’obbligo di conformazione grava sulla pubblica amministrazione. A seguito delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, la sentenza si notifica in copia attestata conforme all’originale e non è più richiesta la spedizione in forma esecutiva. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato e l’inadempimento, ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Non sono dovuti interessi e rivalutazione che il titolo azionato non abbia riconosciuto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con incarichi di supplenza negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00 mediante accredito sulla carta introdotta dall’art. 1 della legge n. 107/2015.

Il titolo richiamava l’orientamento di Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che estende il beneficio ai supplenti con servizio svolto fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento. Passata la sentenza in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina immediata di un commissario ad acta e la fissazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva, oltre alla condanna alle spese e al rimborso del contributo unificato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. L’attestazione del Tribunale di Isernia del 24.1.2025 documenta il passaggio in giudicato della sentenza. La notifica in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione, risalente al 16.9.2024, rispetta le forme richieste per la spedizione del titolo.

Sul punto il Collegio richiama la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., che impone il rilascio in copia attestata conforme all’originale e non più la formula esecutiva. Le modalità di notifica adottate dal ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità vigenti.

Quanto all’ammissibilità del rimedio, il TAR osserva che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili con l’ottemperanza, prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato limitatamente alla sorte capitale di € 2.500,00, corrispondente a quella indicata nel titolo. Il Collegio respinge invece la domanda di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, perché tali accessori non sono stati riconosciuti dalla sentenza da eseguire.

Il Tribunale ordina al Ministero, ancora inadempiente, di eseguire il pagamento entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Nomina commissario ad acta, ratione muneris e senza compenso, il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e ulteriore termine di 40 giorni. Non ravvisa, allo stato, i presupposti per la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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