Responsabilità per contaminazione ambientale e onere della prova liberatoria del proprietario (TAR Sardegna n. 89 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra l’attività industriale svolta in un’area e la contaminazione della stessa, il giudice amministrativo utilizza il canone civilistico del “più probabile che non”, con la conseguenza che l’individuazione del responsabile può fondarsi anche su presunzioni semplici. Qualora l’Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere della prova liberatoria. Non è sufficiente, a tal fine, prospettare genericamente il dubbio della possibile responsabilità di terzi o dell’incidenza di eventi esterni all’attività propria: occorre provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui addebitare la causazione. Le valutazioni tecniche dell’autorità preposta alla tutela ambientale sono sindacabili, in sede di legittimità, nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel centro abitato di Oliena, ha impugnato l’ordinanza con cui la Provincia di Nuoro le ha ingiunto di eseguire gli interventi di emergenza e di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 240 del d.lgs. n. 152/2006, individuandola quale responsabile di una contaminazione da idrocarburi rilevata nel pozzo di un terreno privato.
La società ha contestato il difetto di istruttoria, l’errore sui presupposti e la violazione del principio “chi inquina paga”, sostenendo che la Provincia avrebbe omesso di verificare la possibile responsabilità del gestore di un vicino distributore dismesso, non ancora integralmente rimosso. Ha chiesto l’annullamento e il risarcimento dei danni. L’istanza cautelare era stata respinta; si sono costituiti la Provincia, l’ARPA regionale, il Comune e la società proprietaria dell’impianto dismesso, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Le censure sono trattate unitariamente perché convergono sulla pretesa inadeguatezza dell’istruttoria procedimentale in ordine all’individuazione del responsabile. Il Collegio rileva anzitutto che il distributore prospettato dalla ricorrente quale fonte alternativa era stato dismesso nel 2014 e bonificato nel 2015, dunque prima dello sversamento accertato nel 2017: l’argomento difensivo è perciò privo di fondamento.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la sentenza valorizza gli approfondimenti successivi alla riunione tecnica, sfociati nella relazione tecnica che ha individuato una linea di deflusso sotterranea tra l’area antistante l’impianto e il pozzo contaminato. Tali conclusioni si fondano su carotaggi, prove di infiltrazione e test di tracciamento con fluoresceina, che hanno accertato un’interconnessione idrica diretta tra i terreni analizzati e il pozzo.
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia: l’individuazione del responsabile può basarsi su presunzioni semplici e, una volta forniti dall’Amministrazione elementi indiziari sufficienti, incombe sul destinatario dell’ordine la prova liberatoria, non bastando ventilare il dubbio di una responsabilità di terzi. Sul punto è citata TAR Brescia, Sezione I, n. 670 dell’8 agosto 2023.
Le risultanze istruttorie risultano validate dall’ARPA regionale. Il Tribunale ribadisce che nelle materie tecnico-scientifiche le valutazioni dell’autorità sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per risultati abnormi o illogici, non potendosi chiedere al giudice di sostituirvi diversi risultati, come nel caso della verificazione sollecitata (è richiamato Cons. Stato, sez. IV, n. 3424 del 2022). Il ricorso è quindi infondato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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