Eredi legittimati all’ottemperanza e penalità di mora per il pagamento delle somme (TAR Calabria n. 713 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono legittimati, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza tutti e solo i soggetti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non soltanto quelli in favore dei quali la decisione è stata emessa, in coerenza con la nozione di cosa giudicata ex art. 2909 cod. civ., poiché l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, a ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa ha carattere sanzionatorio e si cumula agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Paola la Provincia di Cosenza è stata condannata al pagamento di una somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi legali, in favore di una creditrice poi deceduta. Qualificatesi come eredi della titolare del credito, le ricorrenti hanno adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate nel titolo.
Le ricorrenti hanno chiesto altresì gli interessi e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. La causa è stata rinviata per assenza di prova della qualità di eredi, poi documentata; l’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in primo luogo la questione della legittimazione attiva nel giudizio di ottemperanza. Il titolo azionato era stato emesso in favore di una parte nel frattempo deceduta, senza interruzione del giudizio. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la legittimazione spetta a tutti e solo i soggetti che hanno preso parte al giudizio di cognizione, inclusi i loro eredi o aventi causa, in coerenza con l’art. 2909 cod. civ.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7249/2009 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 638/2024. Poiché le ricorrenti hanno provato con documentazione la propria qualità di eredi, esse sono riconosciute legittimate ad azionare la sentenza.
Nel merito, il TAR rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sul giudicato e non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Quanto agli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. In ordine alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.
Non sussistendo cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il TAR assegna all’amministrazione 60 giorni per l’adempimento, nomina Commissario il Prefetto di Cosenza e condanna la Provincia alle spese.
Nota della Redazione
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