Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario (TAR Campania n. 1843 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo non impugnato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine stabilito e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Alla parte ricorrente spetta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a € 500,00 per ciascun anno. La sentenza veniva notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria.
Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza, l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996.
Il ricorso viene pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario verrà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del citato d.P.R..
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo che non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.
Nota della Redazione
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