Concorso per dirigente scolastico: legittima la soglia di ammissione alla prova scritta su base regionale (TAR Lazio n. 13939 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione del bando di concorso che, in conformità alla normativa regolamentare, ammette alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso per ciascuna regione, anziché una soglia minima di sufficienza predeterminata su base nazionale. La determinazione numerica degli ammessi non viola il criterio meritocratico, né richiede la preventiva individuazione di un punteggio minimo, rientrando nell’ampia discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. Le due soglie — quattro volte i posti per l’attivazione della preselezione e tre volte per l’ammissione alla prova scritta — rispondono a finalità differenti e non sono contraddittorie. La diversificazione delle soglie su base regionale costituisce diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede distinte graduatorie, e la parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria. La formulazione dei quesiti della prova preselettiva è ascrivibile alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori inequivocabili, non ravvisabili nel caso di specie.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici, bandito con DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023 e articolato su base regionale. Nella prova preselettiva del 23 maggio 2024 conseguiva un punteggio di 33/50, risultato insufficiente per l’ammissione alla prova scritta nella Regione Piemonte, dove, a fronte di 65 posti disponibili, erano stati ammessi 227 candidati (triplo dei posti, inclusi gli ex aequo). Il ricorrente deduceva che, se la soglia fosse stata determinata nel quadruplo dei posti, si sarebbe collocato tra gli ammessi, contestando la legittimità della soglia del triplo, la regionalizzazione delle graduatorie e l’esclusione di candidati con punteggi superiori alla sufficienza, nonché la riduzione dei posti a causa della contestuale procedura straordinaria. Con motivi aggiunti impugnava anche la graduatoria finale approvata con DDG n. 10570 del 19 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto la tesi secondo cui la soglia di ammissione alla prova scritta, determinata in tre volte i posti disponibili, sarebbe illegittima perché la fonte sovraordinata consentirebbe la preselezione solo quando i candidati superino quattro volte i posti. Il Collegio ha chiarito che le due previsioni rispondono a finalità diverse: l’una attiene alla scelta di attivare la preselezione, l’altra alla determinazione del contingente massimo degli ammessi alla fase successiva. Tale articolazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione ed è coerente con il principio di parità di trattamento, non essendo irragionevole che, una volta attivato il meccanismo selettivo, venga contenuta la platea dei partecipanti alla prova scritta.
La Corte ha poi escluso la violazione del principio meritocratico: la selezione mediante criterio numerico rapportato ai posti garantisce che accedano alla prova scritta i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo, senza necessità di una soglia fissa di sufficienza. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza costante (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2005/2019; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5639/2015), secondo cui la fissazione in termini numerici degli ammessi non viola il criterio meritocratico.
Quanto alla articolazione regionale della procedura, il Collegio ha evidenziato che essa è imposta dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie. La circostanza che il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in un’altra non integra disparità di trattamento, ma rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale di posti e concorrenti. Inoltre, opera il principio di autoresponsabilità del candidato, che conosce ex ante i posti disponibili e sceglie consapevolmente la sede di partecipazione.
La Corte ha ritenuto infondate anche le censure relative all’eccessivo livello della soglia e alla riduzione dei posti per la procedura straordinaria: la determinazione della soglia rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e il numero dei posti è un esito oggettivo del meccanismo selettivo. In merito ai quesiti contestati, ha richiamato il costante orientamento secondo cui sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, precluso al giudice amministrativo, salva l’ipotesi di errori inequivocabili, non ravvisabili nel caso di specie. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con piena compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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