Divieto di detenzione armi e obbligo di riesame del prefetto (TAR Sicilia n. 1329 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., l’assenza di un termine di efficacia del provvedimento inibitorio non consente che questo spieghi effetti sine die. Il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto ad ottenere un aggiornamento della propria posizione quando siano decorsi un ragionevole lasso di tempo e siano intervenute positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della precedente valutazione di inaffidabilità. A fronte dell’istanza di riesame, l’Amministrazione dell’interno è tenuta a provvedere espressamente, motivando alla luce della documentazione prodotta e dell’istruttoria d’ufficio, salvo restando l’esito della richiesta. L’accertamento del silenzio-inadempimento non implica giudizio di spettanza della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni. Con istanza aveva chiesto la revoca del provvedimento, senza ottenere alcun riscontro dall’Amministrazione. Ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida, contestando l’illegittimità del contegno inerte dell’Amministrazione dell’interno alla luce del tempo trascorso dall’emanazione della misura di polizia amministrativa.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita per l’Amministrazione intimata, sostenendo la legittimità del rifiuto. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto inammissibili le considerazioni della difesa erariale, in quanto espressione di valutazioni ampiamente discrezionali rimesse alla pubblica amministrazione e non al suo difensore. Nel merito, richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’Amministrazione è tenuta a riesaminare il provvedimento inibitorio al ricorrere di due condizioni: il passaggio di un apprezzabile lasso di tempo e la sussistenza di positive sopravvenienze.
Tale indirizzo contempera il principio di estrema prudenza che connota l’attività amministrativa nel settore con il diritto del cittadino a non essere gravato sine die da una misura restrittiva, senza mai poter ottenere una rivalutazione della propria posizione. La Corte richiama il precedente TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5199 del 1 agosto 2022, che a sua volta cita TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 84 del 25 gennaio 2022: poiché l’art. 39 del T.U.L.P.S. non fissa una durata limitata al divieto imponibile dal Prefetto, l’interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere in capo al destinatario l’interesse a un aggiornamento dopo il decorso di un termine ragionevole.
Nel caso concreto sussistono entrambi i requisiti. È trascorso un lasso di tempo più che apprezzabile — circa sei anni — tra l’emanazione del provvedimento e l’istanza di riesame. Il ricorrente ha inoltre allegato l’assenza di un accertamento penale sull’episodio violento e la cessazione della conflittualità familiare posti a base del divieto.
Non è dunque giustificabile il protratto silenzio dell’Amministrazione, la quale, pur nell’ampia discrezionalità in materia di armi, è tenuta a riscontrare espressamente l’istanza di riesame, motivando sulle determinazioni da assumere alla luce della documentazione e dell’istruttoria che deve svolgere d’ufficio. Il ricorso è pertanto accolto: l’Amministrazione deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., salvo l’esito dell’istanza.
Le spese sono compensate, in assenza di un pieno giudizio di spettanza della pretesa e in ragione della novità dell’orientamento applicato; resta confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.