Onere di prova rigorosa del nesso causale di servizio senza presunzioni (TAR Sicilia n. 1629 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, quando la patologia abbia carattere comune ed eziologia multifattoriale, il nesso causale o concausale con l’attività lavorativa non può essere oggetto di presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige una dimostrazione rigorosa, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. L’onere della prova dello svolgimento di mansioni eccedenti gli ordinari compiti di servizio grava sul dipendente, mentre spetta al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio la valutazione dell’efficienza causale di tali fattori eccezionali sulla patologia documentata. Il giudizio espresso dal Comitato ha natura di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’organo tecnico, potendo censurarle in punto di legittimità soltanto per manifesta abnormità, illogicità o irragionevolezza. La parte che contesti sul piano scientifico le conclusioni del Comitato deve dimostrarne l’inconferenza, ponendo il giudice nelle condizioni di valutare l’eventuale ricorso a CTU, che non può essere disposta per colmare un difetto di prova incombente sul ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di coniuge superstite di un appartenente alla Guardia di Finanza, ha impugnato la determinazione con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo in relazione alla patologia che ha determinato il decesso del congiunto.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva reso due pareri negativi: il primo, sulla base della scheda informativa, pur dando atto della notevole attività operativa svolta nell’ultimo periodo, aveva escluso il nesso causale anche sul piano concausale; il secondo, reso dopo la produzione di una relazione medico-legale di parte, aveva confermato il diniego, riconducendo la patologia a fattori individuali e negando che gli eventi di servizio avessero rivestito carattere di eccezionale intensità e durata. Da qui il ricorso, articolato in un unico motivo di illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, con richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di estromissione del Comitato di Verifica, sul rilievo che i suoi pareri hanno portata sostanzialmente provvedimentale e che la determinazione finale costituisce atto complesso, espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente all’Amministrazione attiva e all’organo tecnico, la cui funzione consultiva è obbligatoria e vincolante.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Quanto ai dedotti vizi di istruttoria e motivazione, il TAR ha osservato che i pareri risultano adottati dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio. Il Comitato, pur avendo dato atto dell’intensa attività operativa, aveva escluso che questa potesse determinare, anche in via di mera concausa, l’evento letale.
La Corte ha poi posto l’accento sul piano probatorio. Sia nel ricorso sia nella relazione medico-legale di parte emerge una mera elencazione di attività rientranti nel normale servizio di istituto, senza dimostrazione del nesso eziologico. All’asserita apoditticità dei pareri fa da contraltare una relazione che, altrettanto apoditticamente, riconduce la patologia alle conseguenze dell’attività lavorativa senza illustrare sul piano tecnico-scientifico l’effettiva sussistenza del nesso o della concausa.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di onere della prova, il Collegio ha ribadito che la prova deve essere rigorosa e che, in assenza di un rischio specifico, non sono ammesse presunzioni. Nella specie le allegazioni della ricorrente sono rimaste generiche: le mansioni richiamate sono comuni alla generalità degli appartenenti al Corpo e non integrano quelle condizioni di eccezionale gravità per intensità e durata che sole possono fondare il riconoscimento.
Il giudizio del Comitato, di natura tecnica, non è stato ritenuto affetto da manifesta illogicità o irragionevolezza. La parte avrebbe dovuto contestare sul piano scientifico le conclusioni dell’organo, così da giustificare l’eventuale CTU; contestazioni di tal genere non sono rinvenibili, e la consulenza non può essere disposta per colmare un difetto probatorio della parte. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.