Divieto detenzione armi autonomo rispetto alla revoca porto d’armi (TAR Emilia-Romagna n. 1663 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto ma rappresenta un’eccezione al generale divieto di detenere armi, potendo essere riconosciuto solo a fronte della piena sicurezza circa il loro buon uso, in una prospettiva anticipatoria e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici. Il giudizio di non affidabilità all’uso delle armi ha natura preventiva e cautelare, non richiede un accertamento penale né un comprovato abuso delle armi e può essere fondato su episodi anche privi di rilevanza penale, qualificabili come situazioni non ascrivibili a buona condotta. Il provvedimento di divieto di detenzione di cui all’art. 39 Tulps costituisce presupposto necessario e sufficiente della conseguente revoca questorile della licenza di porto d’armi, che assume natura vincolata. La mancata elevazione del verbale di ritiro cautelare delle armi non incide sulla legittimità del divieto prefettizio, essendo il ritiro d’urgenza misura discrezionale. La revoca del titolo conseguente al divieto non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava separatamente il decreto del Prefetto di Modena del 24.9.2024 di divieto di detenere armi e il conseguente provvedimento del Questore del 5.11.2024 di revoca della licenza. Il provvedimento prefettizio traeva origine da un’accesa lite con la compagna convivente, descritta in un’annotazione di polizia giudiziaria; il relativo procedimento penale era stato archiviato per mancanza di querela. Con il primo ricorso il ricorrente deduceva la nullità del divieto per mancata elevazione del verbale di ritiro cautelare e l’insussistenza dei presupposti, trattandosi di episodio isolato. Con il secondo ricorso lamentava l’erroneità della revoca in pendenza del giudizio avverso il divieto e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva, rigettandoli entrambi. Ha richiamato il consolidato principio per cui il porto d’armi è eccezione al divieto generale e i poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali, sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il giudizio prognostico di affidabilità può fondarsi su episodi anche privi di rilevanza penale, essendo sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza.
Quanto al primo motivo del ricorso avverso il divieto, il Collegio ha rilevato che il verbale di ritiro era stato regolarmente redatto e comunque la sua eventuale mancata elevazione sarebbe irrilevante: il ritiro d’urgenza di cui al comma 2 dell’art. 39 Tulps è misura discrezionale, non presupposto del divieto adottato ai sensi del comma 1. Infondata anche la censura relativa alla necessaria previa revoca del titolo, sussistendo invece un rapporto di presupposizione tra divieto prefettizio e revoca questorile, che costituisce atto vincolato.
Nel merito, la condotta violenta oggettivamente non contestata è stata ritenuta idonea a supportare il giudizio di non affidabilità, non rilevando né l’archiviazione per mancanza di querela né la successiva nascita della primogenita. Il Collegio ha evidenziato che l’incidenza su un’attività voluttuaria come la caccia sposta il bilanciamento a favore delle esigenze di sicurezza della collettività. La sentenza ha precisato che la circostanza che il ricorrente sia abilitato alla caccia di selezione del cinghiale non assume rilievo sulla legittimità del provvedimento.
Quanto alla revoca questorile, la pendenza dell’impugnazione del divieto non ne impedisce l’adozione, non essendone stata disposta la sospensione cautelare: l’art. 21-quater, comma 1, legge n. 241/1990 sancisce l’immediata esecutività dei provvedimenti efficaci. La revoca, quale conseguenza vincolata del divieto, esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, con applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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