Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Abruzzo n. 118 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente nelle more del giudizio, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo. Essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che postula invece l’inutilità dell’eventuale accoglimento del ricorso. Nel giudizio di ottemperanza, ove l’adempimento tardivo faccia venir meno la lite, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ma, in mancanza di accordo delle parti, è tenuto ad accertare la fondatezza virtuale dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese, condannando l’amministrazione soccombente ai sensi del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata all’amministrazione.

A fronte del perdurante inadempimento, la docente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, costituitasi, non contestava il proprio inadempimento. Solo nel gennaio 2026, a ridosso dell’udienza camerale, il Ministero provvedeva al pagamento, portando la ricorrente a dichiarare l’avvenuta satisfazione e a chiedere comunque la condanna alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, come emergente dalla documentazione prodotta e dalla stessa dichiarazione della difesa di parte ricorrente. L’avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di carta docente, in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, ha reso oggettivamente inutile la prosecuzione del processo, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il TAR ha richiamato i principi consolidati in materia, secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso e si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, caratterizzandosi per il contenuto di accertamento sostanziale della pretesa. In assenza di accordo tra le parti sul regolamento delle spese, il giudice è chiamato a verificare la fondatezza virtuale dell’originaria domanda.

Sul punto, il Collegio ha accertato che il ricorso per ottemperanza era del tutto fondato, considerato che il pagamento era intervenuto solo nel gennaio 2026, a fronte di una sentenza passata in giudicato nell’ottobre 2024 e di un ricorso notificato nel giugno 2025. L’adempimento tardivo, avvenuto senza comunicazione e solo in prossimità dell’udienza, non ha escluso la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che è stata conseguentemente condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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