Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del (TAR Piemonte n. 1443 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo verifica la sussistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Al commissario compete un potere di attuazione svincolato dalle ordinarie attribuzioni interne, con facoltà di delega a qualunque soggetto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici, e di impiego di qualsiasi capitolo di spesa disponibile, anche mediante pagamento in conto sospeso o fondi fuori bilancio.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato l’abuso nella reiterazione di contratti a termine oltre il termine di trentasei mesi e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un’indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo non era stato impugnato ed era passato in giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitali e interessi, e la nomina anticipata di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato, con ordinanza interlocutoria, che nel fascicolo telematico non risultava depositata la notifica del titolo azionato. Ha assegnato alle parti un termine di quindici giorni per depositare memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alla ricorrente di provare il perfezionamento dell’incombente, avvenuto con deposito del 27.05.2026.
Nel merito, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato per via telematica al Ministero presso il suo domicilio reale in data 02.04.2025.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega. Ha precisato che il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e che la delega può essere conferita a qualunque soggetto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici, per evitare che i mutamenti di competenze interne diventino ulteriore motivo di ritardo. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, rilevando che l’inerzia non è isolata ma si inserisce in un contenzioso seriale di condanne inottemperate.
Nota della Redazione
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