Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione dal servizio a domanda (TAR Piemonte n. 1485 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 spetta a tutto il personale delle Forze di polizia, a ordinamento civile e militare, senza distinzione di ruolo. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia maturato il duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che subordina il beneficio al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda il 27 novembre 2018, con un’età anagrafica di 55 anni, 6 mesi e 18 giorni e un’anzianità contributiva di 43 anni e 24 giorni utili ai fini del TFS. Con prospetto del 5 marzo 2020 la sede INPS competente aveva liquidato il trattamento di fine servizio escludendo dal computo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo nel luglio 2023. L’INPS ha respinto l’istanza, sostenendo che il beneficio spetti solo a chi lo abbia ottenuto con espressa pronuncia giurisdizionale. Esperita senza esito l’istanza di autotutela, il ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto alla riliquidazione dell’indennità con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara manifestamente infondata l’eccezione di decadenza. Il ricorrente aveva presentato domanda di pensionamento il 18 gennaio 2018, anteriormente al 30 giugno dello stesso anno, rispetto al quale erano maturati entrambi i requisiti richiesti. In ogni caso, mancano norme che attribuiscano al termine natura decadenziale.
In chiave sistematica, l’art. 6-bis, comma 3, prevede che i provvedimenti di collocamento a riposo decorrano dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della domanda. Il termine del comma 2 incide dunque solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa, costituendo un mero onere. Attribuirgli natura perentoria determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi si attiva entro il termine e chi lo fa negli anni successivi.
Nel merito, il Collegio aderisce all’indirizzo dominante formatosi dopo un lungo contrasto. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, che escludeva la cessazione a domanda, deve ritenersi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66 del 2010, senza reviviscenza della previsione originaria. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 lascia fermo, per tutte le Forze di polizia, l’art. 6-bis, la cui nozione di Forze di polizia va intesa in senso ampio, in ragione del richiamo all’art. 16 della legge n. 121 del 1981, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.
Quanto all’ambito oggettivo, la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e contributivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dall’INPS, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, è dichiarata manifestamente infondata: la fattispecie ricade ex se nell’ambito di applicazione della norma, cosicché non è in gioco una sua interpretazione estensiva, né risultano dedotti argomenti idonei a fondare un giudizio di irragionevolezza. Il ricorso è pertanto accolto. Resta esclusa la rivalutazione monetaria, preclusa dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese seguono la soccombenza dell’Istituto.
Nota della Redazione
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