Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 614 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è procedibile. L’Amministrazione che, costituendosi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, va condannata a dare esecuzione integrale al titolo. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto è stato riconosciuto. Il titolo è costituito dalla sentenza n. 3/2025, pubblicata il 2 gennaio 2025, sulla quale si è formato il giudicato come da attestazione della Cancelleria.
La parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e agisce per il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: il ricorso è pertanto procedibile.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine sopra richiamato, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.