Divieto prefettizio di detenzione armi e valutazione complessiva degli indizi (TAR Calabria n. 2160 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773 del 1931, si fonda su un giudizio sintetico e predittivo di inaffidabilità e di pericolo di abuso, che l’Amministrazione esprime valutando complessivamente e non atomisticamente gli elementi acquisiti. In tale valutazione possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale e non attinenti alla materia delle armi, purché concretamente avvenuti e idonei a desumere la non completa affidabilità dell’interessato. La detenzione delle armi costituisce evenienza eccezionale, dovendosi escludere il pericolo di abuso e richiedendosi che il soggetto sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il sindacato del giudice amministrativo non è sostitutivo delle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza e si limita alla verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha disposto a suo carico il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, insieme al decreto del Ministero dell’Interno che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il primo. A fondamento della misura l’Autorità di p.s. ha posto un’informativa degli organi di Polizia, che riferiva una pluralità di deferimenti alla Procura della Repubblica per furto e danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, deviazione di acque, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonché per lesioni personali.
Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 39 TULPS e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, illogicità e travisamento dei presupposti, sostenendo che, escluso l’ultimo episodio, tutti gli altri attengono a reati che non incidono sul giudizio di affidabilità nell’uso delle armi e che la sola denuncia per lesioni non può comportare un’automatica valutazione di inaffidabilità. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11, comma 3, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate o sopravvengono circostanze che avrebbero imposto il diniego. L’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne. L’art. 43, comma 2, TULPS prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.
Su questa base il TAR ritiene il provvedimento prefettizio scevro da vizi. L’Autorità di p.s., a fronte di plurimi episodi, ha espresso un giudizio sintetico e di natura predittiva sulla base di una valutazione complessiva e non atomistica dei fatti, correttamente valorizzando l’esistenza di pregressi e perturbanti dissidi coinvolgenti il ricorrente. La censura difensiva, che isola l’ultimo episodio per svuotare di rilievo gli altri, non viene condivisa.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità dei cittadini sono prevalenti: la detenzione può essere autorizzata solo se non sussista alcun pericolo di abuso. Il diniego, la revoca e il divieto possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilevanza anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilievo penale. Sul punto richiama Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404, Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812 e TAR Calabria, Sez. I, 31 ottobre 2025, n. 1813.
Quanto al sindacato giurisdizionale, il TAR ribadisce che esso non è sostitutivo delle valutazioni dell’Autorità e si limita alla verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2012, n. 5678 e TAR Campania – Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181. Nel caso concreto tali vizi non ricorrono: la considerazione delle plurime circostanze non contestate e dei gravi dissidi esclude la sicura affidabilità e rende sussistente il pericolo di abuso. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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