Divieto di accesso allo stadio legittimo per tifoso autore di aggressione (TAR Calabria n. 2159 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore impone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, non richiede la certezza della lesione del bene della sicurezza e dell’ordine pubblico oltre ogni ragionevole dubbio. È sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità. La partecipazione accertata a un episodio di violenza in ambito sportivo esprime di per sé una natura sintomatica di pericolosità e integra i presupposti della misura. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di ragionevolezza e proporzionalità della valutazione compiuta dall’autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza con cui, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, gli è stato imposto per cinque anni il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico, con estensione agli spazi adiacenti e ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei partecipanti. Per lo stesso periodo è stato prescritto l’obbligo di presentarsi presso una Stazione dei Carabinieri quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita della squadra locale, in casa e fuori casa.

Il provvedimento muove da un episodio di aggressione ai danni di un dirigente della società sportiva, nel contesto del quale il ricorrente è stato identificato tra i tifosi autori dei fatti. Il ricorrente deduce l’assenza di riscontri oggettivi sulla ricostruzione dei fatti e sulla propria identificazione, nonché il difetto di motivazione in ordine al presupposto della pericolosità. Il Tribunale respinge in sede cautelare l’istanza di sospensione e, all’esito dell’udienza di merito, rigetta il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due censure. La prima investe il difetto di istruttoria: si assume che manchino dati oggettivi a sostegno della ricostruzione dei fatti e dell’identificazione del ricorrente quale partecipe dell’aggressione. Il Tribunale ritiene la doglianza infondata, richiamando i rilievi già espressi in sede cautelare. Gli indici istruttori valorizzati sono molteplici: l’immediatezza e continuità dell’evento rispetto al successivo alterco verbale tra il ricorrente e il destinatario dell’aggressione; l’affermazione dell’informatore circa l’avvenuto allontanamento del ricorrente dalla porta carraia dello stadio insieme ai Carabinieri; le dichiarazioni degli informatori sulla criticità della situazione; l’assenza di altri soggetti nei luoghi dell’evento.

Assume rilievo decisivo il richiamo alle dichiarazioni degli stewards, riferite dalla DIGOS nella comunicazione di notizia di reato, che offrono elementi gravi e univoci sulla presenza del ricorrente ai fatti contestati. Il Collegio richiama altresì il provvedimento di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cosenza del 23 luglio 2021, che ravvisa l’identificazione come compiutamente e affidabilmente avvenuta attraverso la visione dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza dello stadio e le dichiarazioni degli steward.

La seconda censura riguarda l’assenza di una motivazione adeguata sulla pericolosità sociale. Il Tribunale esclude che il Questore abbia fatto cattiva applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989. L’amministrazione ha rappresentato eventi oggettivamente gravi ed esposto le ragioni per le quali da essi va desunto il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non è ravvisabile alcun difetto di valutazione in concreto: la partecipazione accertata al grave episodio costituisce presupposto necessario e sufficiente per legittimare la misura.

Il Collegio richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato, III Sez., 8 maggio 2024, n. 4141: la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, secondo la logica del “più probabile che non”. Non si richiede la certezza della lesione del bene della sicurezza, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Ulteriore conferma della completezza motivazionale è data dal rilievo che il ricorrente era già stato attinto da due precedenti provvedimenti di DASPO.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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