Recupero aiuti agricoli comunitari e riparto: vizio genetico davanti al giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2835 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazioni pubbliche a favore di privati, il riparto di giurisdizione distingue tra vizi genetici dell’atto e vizi funzionali del rapporto. Il provvedimento che disconosce ab origine la sussistenza delle condizioni di legge per l’accesso al contributo, per asserita falsità delle dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti costituisce esercizio di un potere vincolato di carattere sanzionatorio e ripristinatorio, non di autotutela, e prescinde da dolo o colpa del beneficiario. La prescrizione della pretesa restitutoria è quella ordinaria decennale.
Il Fatto
La ricorrente impugna i provvedimenti con cui AGEA ha accertato definitivamente il credito e intimato la restituzione di 43.623,04 euro, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari del regime di premio unico per le campagne 2011-2014. All’esito di controlli e di indagini della Procura della Repubblica, era emerso che la beneficiaria aveva artificiosamente creato le condizioni per ottenere gli aiuti, attestando falsamente la disponibilità delle superfici necessarie all’attivazione dei titoli.
L’Agenzia si costituisce eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, che articola cinque motivi. La causa giunge alla decisione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. I provvedimenti non incidono sul rapporto concessorio decretando la decadenza, ma si collocano su un segmento a monte e riguardano il disconoscimento ab origine delle condizioni richieste dalla legge. Richiamato il criterio di riparto consolidato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La sospensione cautelare degli aiuti prevista dall’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 è misura eventuale, espressione di potere discrezionale, non previsione posta a tutela del beneficiario. Il recupero non richiede una sentenza penale definitiva, essendo sufficiente l’accertamento dei fatti.
Anche il secondo motivo è rigettato: la motivazione non è meramente per relationem, perché l’atto richiama fatti, documenti, attività istruttorie e norme violate; l’Agenzia ha compiuto una valutazione autonoma delle evidenze. Il terzo motivo si scontra con il principio, tratto dal C.G.A.R.S. n. 125 del 2023, per cui il diritto all’aiuto presuppone un titolo legittimo di conduzione delle superfici, non bastando la materiale coltivazione sine titulo.
Il quarto motivo, sull’omessa comunicazione di avvio, è infondato: la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 rileva solo se il privato alleghi gli elementi che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione, e in ogni caso opera la dequotazione dei vizi formali ex art. 21-octies.
L’ultimo motivo è respinto su ogni profilo. L’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 prescinde da dolo o colpa e opera sul principio di autoresponsabilità. Quanto alla prescrizione, l’art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995 consente termini nazionali più lunghi: trova applicazione l’art. 2946 cod. civ. e la relativa prescrizione decennale, non maturata rispetto ai provvedimenti del 2018. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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