Divieto di elusione del limite dei 1.000 m² per le micro-mischzone (TAR Trentino-Alto Adige n. 150 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’art. 19, comma 6, della legge provinciale n. 9/2018, che per le mischzone di superficie non superiore a 1.000 m² esonera dall’obbligo di riservare cubatura all’edilizia agevolata e riduce la quota di perequazione, ha carattere di norma di stretta eccezione e va interpretata restrittivamente. La soglia quantitativa non può essere aggirata mediante la frammentazione della medesima particella in più interventi pianificatori successivi, ciascuno contenuto entro il limite. Una simile sequenza integra elusione della legge e impone alla Provincia l’esercizio del potere di controllo. Il proprietario confinante è legittimato a impugnare la variante che trasformi l’area agricola in zona edificabile, essendo la vicinitas integrata dalla concreta incidenza sul valore e sulla fruibilità del suo immobile.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di immobili adiacenti a un comprensorio agricolo ricadente nel territorio di un comune altoatesino. Due delibere consiliari successive hanno destinato a mischzone M1 porzioni della medesima particella: la prima per 786 m² più 214 m², per un totale di 1.000 m², la seconda per ulteriori 880 m², con contestuale modifica delle norme di attuazione del piano.

Entrambe le varianti sono state approvate dalla Giunta provinciale, che ha esercitato la funzione di controllo. I ricorrenti hanno impugnato gli atti comunali e provinciali, introducendo motivi aggiunti avverso la seconda tornata. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e l’inammissibilità del motivo sulla valutazione ambientale strategica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di carenza di interesse. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato — Sez. II n. 7812/2021, Sez. V n. 5908/2017, Sez. II n. 4375/2021 — si afferma che la sola vicinitas non basta: occorre allegare un pregiudizio concreto, patrimoniale o di qualità della vita. Nel caso di specie i ricorrenti hanno prospettato la perdita del contesto agricolo, l’aumento della densità edilizia e la riduzione del valore degli immobili.

Il passaggio da una destinazione che non consente alcuna edificazione a una zona residenziale rende l’impatto in re ipsa. Il Collegio richiama sul punto la sentenza Cons. Stato n. 9286 del 19.11.2024, resa su una vicenda analoga nello stesso comune, che ha ritenuto sufficiente la prospettiva di cantieri e nuove costruzioni a breve distanza. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 19, comma 6, in relazione agli artt. 19, comma 3, e 24, comma 3, della legge provinciale n. 9/2018. Il Collegio ricostruisce il sistema: la regola impone di riservare il 60% della cubatura all’edilizia agevolata e di acquisire il 60% delle aree a metà del prezzo di mercato; l’eccezione delle superfici fino a 1.000 m² consente invece l’edilizia per residenti con una perequazione ridotta al 30% del valore stimato.

La norma ha quindi carattere derogatorio e non tollera applicazione estensiva né analogica, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa citata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5497 del 2017; TAR Veneto n. 536 del 2019). Il limite quantitativo è posto a tutela della ratio legis: beneficiare solo superfici minime, di regola inidonee all’edilizia agevolata.

La Corte rileva un elemento decisivo: già negli elaborati della prima variante le due nuove zone erano contrassegnate con le lettere “b” e “c”. Ciò dimostra che la volontà pianificatoria investiva l’intera area e che la suddivisione è stata strumentale al superamento della soglia. La sequenza dei due procedimenti realizza pertanto una elusione della norma e ne svuota la portata eccezionale.

Accertata la violazione, il Collegio ritiene che la Provincia avrebbe dovuto attivare i poteri di controllo. Assorbito ogni altro motivo, i piani vengono annullati e i resistenti condannati alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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