Nulla osta autostradale negato per opere successive al vincolo di inedificabilità (TAR Sicilia n. 1612 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione siciliana la sanatoria delle costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali, disciplinata dall’art. 23 L.R. n. 37/1985, va interpretata in senso costituzionalmente orientato e non può derogare alla legge statale. L’individuazione delle fattispecie condonabili e delle opere insuscettibili di sanatoria rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come affermato dalla Consulta. Ne consegue che è sanabile solo l’opera preesistente al vincolo di inedificabilità, mentre resta esclusa quella realizzata successivamente. Il meccanismo acceleratorio del silenzio-assenso di cui all’art. 17 L.R. n. 4/2003 non amplia le fattispecie condonabili, ma consente solo una definizione più rapida delle pratiche già ammesse. Il potere dell’ente gestore della strada non si consuma e il diniego del nulla osta resta legittimo.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile che assumevano edificato anteriormente al 1942. Nel 1986 l’originaria proprietaria presentava istanza di sanatoria per un ampliamento consistente nella copertura di un cortile. Sulle opere si sarebbe formato un silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, sesto comma, L.R. n. 4/2003, e il Comune rilasciava concessione edilizia in sanatoria nel 2003.
Per eseguire interventi conservativi i ricorrenti presentavano al Consorzio per le Autostrade Siciliane istanze di nulla osta nel 2022 e nel 2024. Il Consorzio restava inerte sulla seconda istanza, dando luogo al ricorso avverso il silenzio. In corso di giudizio il Consorzio adottava il diniego prot. n. 81 del 15.11.2024, rilevando che l’immobile ricade in fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta e che le opere erano successive al vincolo. I ricorrenti impugnavano il diniego con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso avverso il silenzio, superato dal provvedimento negativo adottato in corso di giudizio. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti, che ritiene infondati.
Il nulla osta richiesto riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero immobile, posto a sedici metri dall’autostrada. Si applica pertanto il divieto dell’art. 16 C.d.S. e dell’art. 4 del D.M. n. 1404/1968, che impongono per le strade di tipo A una fascia di rispetto minima, oggi di sessanta metri. Non opera la norma derogatoria dell’art. 32 L. n. 47/1985, riservata alle opere preesistenti al vincolo: le opere del 1986 erano successive, risalendo al 1983, e ricadevano quindi nell’art. 33 della stessa legge, che esclude dalla sanatoria le opere incompatibili con vincoli di inedificabilità anteriori.
Il Collegio respinge la tesi dell’applicazione della deroga dell’art. 23 L.R. n. 37/1985. La norma regionale, letta alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, non può discostarsi dalla disciplina statale, poiché la determinazione delle fattispecie condonabili rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Richiama sul punto la giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 252/2022). Anche l’art. 23 va quindi inteso nel senso che la sanabilità riguarda solo opere preesistenti al vincolo.
Non è applicabile l’art. 17 L.R. n. 4/2003: il meccanismo acceleratorio non consente la sanatoria di fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale. Esso è norma speciale che attiva un apposito procedimento, con perizia giurata asseverante le condizioni di legge, procedimento non attivato nel caso concreto (richiamate T.A.R. Catania, sez. II, n. 3304 del 2023 e sez. V, n. 1461 del 2025).
Non sussistendo un silenzio significativo, il potere del Consorzio non si è mai consumato e il diniego non è tardivo. Quanto all’affidamento, il Collegio rileva che esso non può giustificare un interesse legittimo pretensivo all’ottenimento di futuri provvedimenti abilitativi in spregio alle norme sui vincoli stradali. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.