Inammissibile l’ottemperanza del solo ricorrente per spese distratte al difensore (TAR Veneto n. 711 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Il ricorrente che agisca da solo è quindi privo di legittimazione, con conseguente inammissibilità della domanda di ottemperanza limitatamente a tale capo.
Il Fatto
Un soggetto, danneggiato da emotrasfusione, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo aggiuntivo previsto dall’art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, oltre alla refusione delle spese di lite, distratte in favore dei difensori antistatari.
Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, il solo ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avanti il TAR Veneto, chiedendo l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha dichiarato di aver avviato l’istruttoria per la liquidazione; successivamente, a seguito di un’ordinanza collegiale che ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, ha provveduto al pagamento integrale delle somme, e i difensori hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione sollevata d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., chiarendo che né il principio della domanda né quello della ragione più liquida consentono di ometterne l’esame, trattandosi di questione concernente una condizione dell’azione.
Sul punto, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la distrazione delle spese, disposta ai sensi dell’art. 93 c.p.c., determina un rapporto autonomo tra il difensore e la controparte, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente. Il difensore distrattario è pertanto l’unico legittimato a pretendere il pagamento e a promuovere l’ottemperanza in sede amministrativa. A sostegno, sono citate le pronunce T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3096 del 2025, T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 211 del 2025, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, n. 642 del 2023 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1862 del 2020.
Poiché nel caso concreto il ricorso è stato proposto dalla sola parte e non anche dai difensori in proprio, la domanda di ottemperanza del capo relativo alle spese distratte è dichiarata inammissibile. La questione viene esaminata prima di ogni altra, nonostante la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
Quanto alle restanti domande, il Collegio rileva che l’operato del Ministero è risultato integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, avendo l’Amministrazione depositato i decreti di liquidazione e i mandati di pagamento. Ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., formula che presuppone un assetto satisfattivo conseguente a un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione intervenuto nel rapporto in contestazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 5366 del 2023.
In ragione della natura della controversia e dell’esito complessivo, le spese di giudizio, quantificate in € 800,00, sono compensate per il 50% e poste per la restante metà a carico del Ministero virtualmente soccombente, con clausola di distrazione a favore dei difensori del ricorrente, oltre spese generali al 15% e accessori.
Nota della Redazione
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