Termini disciplinari e destituzione del poliziotto: rileva l’adozione dell’atto (Cons. Stato Sez. VI n. 10388 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico di appartenente alla Polizia di Stato, instaurato a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, i termini di avvio e di conclusione decorrono dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza stessa, non dalla notizia del solo dispositivo. Il termine finale di duecentosettanta giorni si computa con riferimento alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, non a quella della sua notifica, che rileva solo ai fini dell’efficacia. I termini intermedi previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737 del 1981 hanno natura ordinatoria e la loro inosservanza non incide sulla legittimità dell’atto conclusivo. La valutazione amministrativa sui fatti accertati in sede penale è autonoma e la destituzione non è sproporzionata quando la condotta, compiuta abusando della funzione, riveli mancanza del senso morale e grave abuso di autorità.
Il Fatto
L’appellante, assistente capo della Polizia di Stato, impugnava davanti al TAR Emilia Romagna il decreto del Capo della Polizia di destituzione, adottato dopo una condanna definitiva per rapina e sequestro di persona commessi in servizio. Contestava violazione dei termini procedimentali, mancata notifica dell’atto di nomina del funzionario istruttore, difetto di motivazione, sproporzionalità della sanzione e disparità di trattamento rispetto a un collega sanzionato con la sola sospensione.
Il TAR respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. L’interessato proponeva appello, ribadendo i vizi già dedotti e censurando la statuizione sulle spese di lite in quanto eccessiva e a suo dire non adeguatamente motivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e, ai sensi dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., redige la sentenza in forma semplificata richiamando un precedente conforme. Il nucleo della decisione riguarda il decorso dei termini disciplinari.
Quando interviene una sentenza definitiva di condanna, si applica l’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, che fissa centottanta giorni per promuovere o proseguire il procedimento e novanta per concluderlo. Il richiamo all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 è fuori asse: quella disposizione concerne l’ipotesi in cui dal processo penale emergano fatti che rendono il dipendente passibile di sanzione, non il caso di condanna irrevocabile. Essa, inoltre, è di fonte secondaria e anteriore alla norma primaria.
I termini decorrono dalla conoscenza qualificata della sentenza penale. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 richiamata, tale conoscenza deve essere integrale e legalmente certa della intervenuta irrevocabilità. Nel caso concreto, l’organo titolare del potere ha acquisito la sentenza integrale il 6 dicembre 2019, l’avvio del procedimento è intervenuto il 6 marzo 2020 e la sanzione è stata adottata il 29 luglio 2020, con sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale. Sono così decorsi complessivi duecentotrentasei giorni.
Quanto al termine finale, il Collegio ricorda che rileva il momento di adozione del provvedimento, che fa fede fino a querela di falso, e non quello di notifica, il quale rileva solo per l’efficacia dell’atto (cfr. Sez. II n. 7232 del 2024). L’omessa notificazione non pregiudica il privato, che non subisce effetti limitativi fino alla comunicazione e può eccepire in concreto la lesione del diritto di difesa. Le minoritarie pronunce di segno contrario non integrano un contrasto tale da imporre la rimessione all’Adunanza Plenaria. I termini intermedi degli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737 del 1981 sono ordinatori, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2006.
Sul piano sostanziale, l’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. vincola l’Amministrazione all’accertamento del fatto e alla sua attribuzione, ma le lascia autonoma valutazione su gravità e rilevanza. Le condotte accertate, consistenti in una rapina simulando un controllo e in violenze e sequestro ai danni di uno straniero, rientrano nell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 e giustificano la destituzione per la rottura del vincolo fiduciario. La disparità di trattamento è esclusa: il collega, autista-gregario, non aveva materialmente sottratto il denaro né commesso violenze. La condanna alle spese di primo grado, pari a € 3.000,00, non è manifestamente abnorme. Le spese del grado sono compensate in ragione della costituzione di mero stile dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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