Accoglienza richiedenti protezione internazionale: la decorrenza del termine di 90 giorni e il contrasto con la direttiva 2013/33/UE (TAR Marche n. 139/2026)
Principi di diritto (Massima)
La normativa europea non prevede una preclusione assoluta all’accesso alle misure di accoglienza per il caso di mancata presentazione della relativa domanda entro un termine perentorio, decorrente dall’ingresso nel territorio di uno Stato membro, limitandosi a consentire una riduzione delle misure in parola laddove detta domanda non sia stata formalizzata senza un giustificato motivo. La norma nazionale che introduce un automatismo ostativo, non ammettendo alcuna considerazione del caso concreto né la valutazione della vulnerabilità del richiedente, si pone in contrasto con la direttiva 2013/33/UE, la quale impone di salvaguardare in ogni caso un tenore di vita dignitoso. In sede cautelare, sussistono i presupposti per disporre l’immediato inserimento nel sistema di accoglienza del richiedente, in pendenza del procedimento volto ad ottenere la protezione internazionale.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, che veniva dichiarata inammissibile dalla Prefettura di Macerata per intervenuto superamento del termine di 90 giorni dalla data di primo ingresso in Italia, indicata dalla stessa Amministrazione nel 10 novembre 2025. Il richiedente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Marche, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato e l’immediato inserimento nel sistema di accoglienza, risultando ancora pendente il procedimento volto ad ottenere la protezione internazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, richiamando una propria precedente pronuncia su fattispecie analoga e condividendo le argomentazioni del TAR Veneto, sez. III, n. 971 del 2026.
Il Tribunale ha osservato che la normativa europea non introduce una preclusione assoluta all’accesso alle misure di accoglienza per la mancata presentazione della domanda entro un termine perentorio, ma si limita a consentire una riduzione delle misure stesse qualora la domanda non sia stata formalizzata senza un giustificato motivo. La disciplina nazionale, al contrario, introduce un automatismo che non ammette alcuna considerazione del caso concreto, posto che neppure la valutazione sulla vulnerabilità del richiedente è idonea a superare la ragione ostativa del superamento del termine, atteso che il riferimento ad essa compare soltanto nel secondo periodo del comma 2-bis concernente la decisione sull’ammissione.
Tale automatismo, secondo il Collegio, non gradua le misure di accoglienza e, di fatto, nega in radice quel tenore di vita dignitoso che la direttiva 2013/33/UE impone di salvaguardare in ogni caso. Il Tribunale ha pertanto disposto l’immediato inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza, nelle more della decisione di merito, compensando le spese della fase cautelare e fissando l’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito.
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Nota della Redazione
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