Silenzio MASE su VIA integra inadempimento e diritto al rimborso (TAR Puglia n. 1183 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di valutazione di impatto ambientale è illegittimo per inosservanza della scansione temporale dettata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. La qualificazione dei termini del procedimento di VIA come perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, opera ai soli fini degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990 e non determina la perdita del potere, residuando in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato. La mancata espressione dei pareri delle Autorità coinvolte e il rilascio di pareri negativi non elidono tale obbligo. La violazione dei termini fa sorgere ex lege il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quale forma speciale di indennizzo da ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per la valutazione di impatto ambientale di un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo, da realizzare in due Comuni pugliesi, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale. L’istanza è stata acquisita il 3 maggio 2022 e dichiarata procedibile nel marzo 2023. La documentazione è stata pubblicata per la consultazione pubblica il 29 marzo 2023, senza che fossero presentate osservazioni.
Decorsi i termini per lo schema di provvedimento di VIA e per il parere della Commissione tecnica, il procedimento è rimasto fermo. La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 del c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento del MASE e del Ministero della Cultura, per la condanna a provvedere, per il rimborso dei diritti di istruttoria e per il risarcimento del danno. Le Amministrazioni statali si sono costituite con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che il ricorso contra silentium accerta la violazione dell’obbligo di provvedere su istanza del privato e prescinde dal contenuto discrezionale del provvedimento richiesto, richiamando sul punto Cons. Stato n. 1559/2020 e Cons. Stato n. 8810/2019. Nel caso concreto, oltre alla disciplina generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990, rileva l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che detta termini speciali per i progetti compresi nel PNIEC, categoria alla quale appartiene l’impianto.
Il Tribunale esamina la sequenza normativa: l’art. 25, comma 2-bis, che fissa il termine di trenta giorni dalla consultazione e comunque di centotrenta giorni dalla pubblicazione; l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, secondo cui la mancata espressione dei pareri o i pareri negativi non impediscono la valutazione; l’art. 25, comma 2-quater, sul potere sostitutivo; e l’art. 25, comma 7, sulla perentorietà dei termini. Quest’ultima qualificazione, precisa il Collegio, non comporta la perdita del potere, ma residua l’obbligo di provvedere.
La mera ricostruzione della scansione temporale dimostra l’illegittimità del silenzio: a fronte dell’istanza acquisita nel maggio 2022 e della consultazione avviata nel marzo 2023, il procedimento è ancora fermo in fase istruttoria, ben oltre i centrotrenta più trenta giorni previsti. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il silenzio del MASE è manifestamente illegittimo, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577, citando TAR Lazio n. 12670/2024 e TAR Puglia n. 500/2024.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Tribunale assegna il termine di centottanta giorni per l’adozione delle determinazioni finali, previo esperimento dei rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre Amministrazioni. La discrezionalità tecnica induce a differire la nomina del commissario ad acta, da disporsi su istanza di parte in caso di perdurante inadempimento.
Quanto al rimborso, l’art. 25, comma 2-ter, del T.U.A. configura una conseguenza automatica e diretta dell’inerzia, quale forma speciale dell’indennizzo dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990. La domanda è proponibile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013. Il Collegio accoglie la domanda e condanna il MASE al pagamento della metà dei diritti versati, non contestati. L’azione risarcitoria, proposta congiuntamente, è invece trattata con rito ordinario ex art. 117, comma 6, c.p.a.
Nota della Redazione
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