Divieto prefettizio di detenzione armi e fatto penale non offensivo (TAR Toscana n. 496 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni richiede che i fatti posti a fondamento siano concretamente idonei a mettere in dubbio il requisito dell’affidabilità del destinatario. Non integra una detenzione in luogo diverso da quello denunciato il deposito temporaneo delle armi, motivato da circostanze eccezionali e attuato in modo prudente in attesa dell’incontro con gli operanti di polizia giudiziaria. Il trasferimento di armi per uso venatorio presso altro luogo non denunciato è legittimo finché non eccede le 72 ore previste dall’art. 38 TULPS. Le pendenze penali estranee alla materia delle armi, non descritte nei loro concreti aspetti fattuali, non possono fondare il provvedimento ablatorio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Pisa gli ha vietato, con effetto immediato, di detenere a qualsiasi titolo armi e munizioni, unitamente alla richiesta di declaratoria del diritto a mantenere l’autorizzazione e alla restituzione delle armi e della licenza di porto d’armi per uso di caccia.

Il provvedimento è stato adottato mentre il ricorrente risultava destinatario di due distinte azioni penali: l’una per reati inerenti all’omessa corretta custodia di tre fucili e alla mancata denuncia di cartucce e di una parte di fucile; l’altra per fatti riconducibili agli artt. 646, 494 e 495 bis cod. pen. L’avvio del procedimento ha tratto origine da una perquisizione domiciliare nel corso della quale, in due immobili di proprietà, sono state rinvenute venti cartucce e una parte di arma, oltre a tre fucili detenuti in luogo diverso da quello indicato in denuncia. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 17, 38 e 39 TULPS, sostenendo di essersi trovato in una situazione necessitata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo che il comportamento del ricorrente sia stato ragionevole e avveduto. Al rientro dall’attività venatoria, non trovando alcuno presso l’abitazione ove gli era stato indicato di recarsi, egli ha collocato temporaneamente le armi in un armadio con lucchetto, evitando di attraversare il centro abitato armato per presentarsi agli operanti.

Tale condotta, già ritenuta dal giudice penale con sentenza di assoluzione, non integra un’effettiva detenzione presso un luogo diverso da quello denunciato, ma realizza un momentaneo deposito motivato da circostanze eccezionali, inidoneo a integrare il requisito dell’offensività in concreto della condotta.

Quanto al rinvenimento delle cartucce e della parte di arma, il Collegio rileva innanzitutto un errore materiale negli atti di polizia giudiziaria nella trascrizione del numero di matricola della canna. Ritiene inoltre verosimile che le armi fossero temporaneamente nella disponibilità del ricorrente per essere testate, attività consentita a chi pratica l’esercizio venatorio: l’obbligo di denunciare la nuova collocazione sussiste solo se questa eccede le 72 ore ai sensi dell’art. 38 TULPS. Le armi erano regolarmente denunciate e di proprietà del padre, che le aveva recapitate il giorno precedente; versione ritenuta credibile e avallata dal giudice penale sulla base della testimonianza.

Le ulteriori pendenze giudiziarie, infine, non sono idonee a fondare il divieto: si tratta di condotte estranee alla materia delle armi, indicate dalla Prefettura solo con il generico titolo di reato e mai descritte nei concreti aspetti fattuali. Il provvedimento è pertanto annullato, con condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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