Divieto di reformatio in peius e singoli elementi della pena in rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 30489 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius a favore dell’imputato non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla. Il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e irroga una sanzione finale inferiore, non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata dal primo giudice né aumentare i singoli incrementi per continuazione. Il medesimo divieto opera nel giudizio di rinvio, quando il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato, ed è irrilevante che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero. La cognizione del giudice di rinvio si estende, inoltre, alle questioni dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento, secondo un rapporto di interferenza progressiva.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da una condanna pronunciata in primo grado e poi riformata in appello, con la quale l’imputato era stato riconosciuto responsabile di più reati, tra cui l’associazione di tipo mafioso e alcune estorsioni aggravate. La prima sentenza di appello aveva inflitto una pena complessiva determinata attraverso una pena base e una serie di aumenti per continuazione.

A seguito di un primo annullamento con rinvio, la Corte di appello territoriale, in diversa composizione, ha assolto l’imputato dal delitto associativo e ha rideterminato la pena per i residui capi, per i quali la responsabilità era ormai irrevocabile. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius e l’omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dal principio consolidato secondo cui il divieto di reformatio in peius, nell’ipotesi di appello proposto dal solo imputato, non si esaurisce nell’entità finale della pena. Esso investe tutti gli elementi autonomi che la compongono, compresa la pena base e i singoli aumenti per continuazione.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 40910 del 27/09/2005 (Morales), secondo cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e irroga una sanzione inferiore, non può elevare la pena base oltre il livello fissato in primo grado. A questo principio si affianca quello delle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, che estende il divieto al giudizio di rinvio, rendendo irrilevante l’eventuale appello del pubblico ministero.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva sì ridotto la pena finale, in conseguenza dell’assoluzione dal reato associativo, ma aveva innalzato sia la pena base per l’estorsione, nonostante la caduta di due aggravanti, sia i singoli aumenti. Tale ricostruzione è stata ritenuta illegittima: la riduzione della pena complessiva non sana la violazione del divieto, poiché il raffronto deve avvenire sugli elementi autonomi della commisurazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la cognizione del giudice di rinvio si estende alle questioni dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento, secondo il rapporto di interferenza progressiva indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Poiché la questione relativa alle circostanze attenuanti generiche era stata assorbita dall’accoglimento del motivo inerente alla fattispecie associativa, il giudice del rinvio era tenuto a esaminarla. La Corte d’appello, invece, era rimasta silente sul punto. La pronuncia impugnata è dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello territoriale.

Nota della Redazione

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