Il divieto di ritorno nel comune si accerta con la sola presenza (Cass. pen. Sez. VII n. 34170 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di ritorno nel comune, il reato si perfeziona con la sola presenza del destinatario nel territorio interdetto. È quanto basta alla norma incriminatrice, che presuppone la sola verifica oggettiva di quella presenza. Le ragioni personali o familiari che l’abbiano determinata non escludono il reato: costituiscono semmai oggetto di allegazione e prova nel giudizio di merito. Il motivo che solleciti in cassazione una rivalutazione di quel materiale introduce una questione di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Non è sindacabile, infine, la sentenza motivata su specifiche fonti di prova testimoniali anziché su mere presunzioni.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta responsabile per non avere osservato il provvedimento del Questore che le aveva vietato il rientro nel comune per due anni e il distinto provvedimento dello stesso Questore recante il divieto di accesso alle aree urbane ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna, valorizzando la presenza dell’imputata nel territorio comunale in una data accertata.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi difensivi. Il ricorso approda alla settima sezione penale, che ne vaglia l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo postula una verifica delle ragioni della presenza dell’imputata nel territorio interdetto, descrivendo motivi di carattere personale e familiare rimasti non meglio precisati. La Corte rileva che si tratta di censura che sollecita valutazioni di merito: quelle stesse ragioni, osserva, avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di merito ai fini della difesa. Non è compito del giudice di legittimità ricostruire d’ufficio il quadro di fatto.
Il secondo motivo, riferito al reato di cui al citato art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007, trascura di considerare che la sentenza ha valorizzato il mero dato oggettivo della presenza della ricorrente nel comune. La norma incriminatrice presuppone tale sola verifica, senza che possa assumere rilievo l’effettivo svolgimento di un’attività finalizzata al conseguimento di un profitto. Il tema della destinazione dell’attività, dunque, resta estraneo alla fattispecie.
La Corte aggiunge che non risulta smentito, in alcun modo, quanto sostenuto nella sentenza impugnata sulla mancata allegazione delle specifiche ragioni che avevano determinato la presenza dell’imputata nel luogo in cui è stata trovata dagli operatori di polizia. La carenza di allegazione si salda con il difetto di prova e preclude ogni rivalutazione in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, esso è giudicato manifestamente infondato: la sentenza è stata motivata con richiamo a specifiche fonti di prova, acquisite da testi che hanno riferito quanto accertato e personalmente constatato, e non a mere presunzioni. Il percorso logico del giudice di merito risulta, quindi, ancorato a elementi testimoniali verificati.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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