Continuazione e disegno criminoso unitario: necessaria la programmazione anticipata (Cass. pen. Sez. VII n. 34172 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso richiede che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con due sentenze di merito per reati in materia di stupefacenti, ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle diverse condanne. Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta, escludendo la riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso in assenza di alcun elemento, ulteriore rispetto alla omogeneità del titolo di reato, idoneo a supportare la tesi dell’unicità del disegno.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi incentrati sulla causale che avrebbe indotto alla commissione dei reati, individuata nella intenzione di procurarsi un ingiusto profitto, e prospettando l’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione su una implicita richiesta di sospensione dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., richiamando il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso postula che l’agente abbia previamente e unitariamente deliberato una serie di condotte, restando distinta dal mero programma di vita delinquenziale, che esprime invece una generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta secondo le occasioni. Il riferimento è alla Sez. I n. 15955 del 2016 e, in senso conforme, alla Sez. II n. 10033 del 2022.

Il Collegio richiama quindi la pronuncia delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica di concreti indicatori e della programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare singoli indici se i reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.

La Corte precisa che rilevano, ai fini della prova del medesimo disegno criminoso, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale tra gli episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, senza che sia necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di essi, purché significativi (cfr. Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008, Sez. II n. 10539 del 2023). L’accertamento di tali indici è però rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso in assenza di elementi ulteriori rispetto alla omogeneità del titolo di reato, costituito da condanne in materia di stupefacenti. A fronte di tali considerazioni lineari, il ricorrente articola censure essenzialmente confutative, incentrate su circostanze — principalmente la causale del profitto — inidonee a scalfire la solidità della motivazione. Il primo e il secondo motivo si risolvono pertanto in doglianze di mero fatto.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che il provvedimento impugnato presenti il prospettato vizio di omessa pronuncia, rilevando che nel caso di specie si verte in tema di istanza avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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