Prova di resistenza e sindacato sul merito valutativo nei concorsi universitari (TAR Toscana n. 1652 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per ricercatore universitario la valutazione dei titoli costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, e non per contestazione del merito delle valutazioni. La Commissione è tuttavia vincolata ai criteri di massima che si è data, senza poter derogare all’autovincolo né modulare punteggi che essa stessa ha fissato in misura fissa. Anche le censure fondate non consentono l’annullamento degli atti se il ricorrente non supera la prova di resistenza, dovendo dimostrare che l’accoglimento modificherebbe in modo utile la sua posizione in graduatoria. In mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse e il ricorso incidentale della controinteressata diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) bandita dall’Università di Pisa ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010, nel testo applicabile per la disciplina transitoria dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, d.l. n. 36/2022. Si classificava seconda con 87,3 punti, dietro la controinteressata, vincitrice con 92,3 punti. Impugnava quindi il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della Commissione e gli atti successivi di chiamata e assunzione, articolando sette censure sui punteggi riconosciuti all’una e all’altra candidata e chiedendo la rettificazione del punteggio.
Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità delle censure di merito, l’improcedibilità del ricorso e il difetto della prova di resistenza. La controinteressata proponeva inoltre ricorso incidentale avverso i punteggi attribuiti a entrambe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione degli atti successivi: l’epigrafe del ricorso già investiva tutti gli atti della procedura, anche quelli non conosciuti, e i vizi dei provvedimenti successivi non potevano che derivare dai precedenti atti valutativi. L’eccezione è quindi connotata da eccesso di formalismo, non essendo necessari i motivi aggiunti.
Quanto all’ampiezza del sindacato, la Sezione richiama l’indirizzo che riserva alla Commissione un’ampia area di insindacabilità, entro la quale restano estranei al giudizio di legittimità i profili di merito della valutazione comparativa. Le censure vengono pertanto esaminate solo nei limiti della ragionevolezza e del travisamento dei fatti, non della diretta contestazione del merito.
Nel merito, il primo motivo è accolto solo per i 2 punti attribuiti alla controinteressata per la docenza in un corso afferente al settore IUS/10: la Commissione non poteva derogare all’autovincolo dei criteri di massima, che richiamavano i soli insegnamenti del SSD GIUR-05, e la classificazione dell’insegnamento va ricavata dagli atti organizzativi del corso di studi, non da una lettura atomistica. Il secondo motivo è fondato quanto all’omessa attribuzione di 0,5 punti per il progetto MIUR, avendo la Commissione modulato un punteggio che i criteri fissavano in misura fissa. Il quarto motivo è accolto: l’abilitazione scientifica nazionale doveva trovare considerazione ai fini dei 0,5 punti, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 5676 del 2023. Il settimo motivo è accolto per 1 punto, in ragione dell’errore di calcolo e del refuso temporale nella valutazione della produttività della ricorrente.
Restano invece infondati i motivi sulla docenza seminariale, sulle relazioni congressuali, sull’assegno di ricerca e sulle pubblicazioni della controinteressata, rispetto ai quali la Sezione esclude nozioni ontologiche dei titoli e conferma la discrezionalità valutativa. Il ricorso incidentale non viene esaminato: rigettata l’impugnazione principale, manca l’interesse alla sua decisione.
La possibile modificazione della graduatoria si limita a 4 punti complessivi, a fronte di un distacco di 5. La ricorrente non può quindi colmare il divario: il ricorso è inammissibile per difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza, e il ricorso incidentale è improcedibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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