Costi manodopera non indicati e modulo MEPA immodificabile: esclusione dovuta (TAR Sicilia n. 1354 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza discende direttamente dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 e integra la lex specialis per effetto del principio di eterointegrazione di cui all’art. 1339 c.c. La sua violazione comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza soccorso istruttorio, salvo che i documenti di gara siano ambigui o fuorvianti ovvero che moduli predisposti dalla stazione appaltante rendano materialmente impossibile l’indicazione separata. L’immodificabilità del modulo telematico non integra di per sé la materiale impossibilità, ove la lex specialis preveda altra documentazione a corredo dell’offerta economica nella quale inserire le voci di costo. L’operatore che abbia omesso l’indicazione va escluso; l’aggiudicazione è annullata e il concorrente utilmente collocato ha diritto al subentro nel contratto per la parte non eseguita.

Il Fatto

Il Direttore dell’Istituto penale per i minorenni di Catania avviava sul MEPA una procedura, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento biennale del servizio di pulizia e sanificazione, con criterio del prezzo più basso. Alla lettera di invito rispondevano diciassette operatori. All’esito della disamina delle offerte economiche, il verbale n. 1 del 19 dicembre 2024 proponeva l’aggiudicazione in favore della controinteressata, che aveva presentato l’offerta più bassa; con determina n. 32/2024 del 20 dicembre 2024 il servizio veniva affidato.

La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, i verbali e gli atti connessi, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Il Ministero della Giustizia si costituiva chiedendo il rigetto; la controinteressata non si costituiva. Con ordinanza n. 85/2025 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso applicando il principio della ragione più liquida e concentra l’esame sul primo motivo, relativo alla mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica dell’aggiudicataria.

Il dato normativo è netto: l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza, con eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale, eccezioni non ricorrenti nella specie. Il Tribunale ribadisce che l’obbligo discende direttamente dalla legge e non richiede riproduzione nella lex specialis, operando il principio di eterointegrazione normativa richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 e n. 8 del 2020. Ne deriva l’impossibilità di configurare un errore scusabile per il solo silenzio della lettera di invito.

Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui l’esclusione può essere evitata, tramite soccorso istruttorio o giustificativi in sede di anomalia, in due soli casi: documenti di gara ambigui o fuorvianti, idonei a generare confusione; ovvero moduli predisposti dalla stazione appaltante che rendano materialmente impossibile l’inserimento separato delle voci. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 10547/2024 e i precedenti ivi citati.

Nel caso concreto il modulo MEPA per l’offerta economica non conteneva uno spazio dedicato ai costi della manodopera e non era modificabile: circostanza che, prima facie, sembrerebbe ricondurre la fattispecie all’eccezione. Il Tribunale ritiene però dirimente il rilievo che, secondo Cons. Stato n. 5967/2023, la materiale impossibilità non va riferita necessariamente al modulo informatico, essendo sufficiente che la lex specialis preveda altra documentazione dell’offerta economica idonea a ospitare l’indicazione separata.

L’art. 5 della lettera di invito richiedeva una descrizione delle modalità di prestazione, del personale impiegato e della strumentazione: documentazione che, secondo il Collegio, consentiva l’adempimento. La prova decisiva è che la stessa offerente ha prodotto in giudizio la propria documentazione, dalla quale emerge il rispetto materiale degli oneri dichiarativi. L’aggiudicataria, che non ha indicato i costi, avrebbe dovuto essere esclusa. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’aggiudicazione, declaratoria di inefficacia del contratto e subentro della ricorrente per la parte non ancora eseguita, ritenuto possibile e utile in ragione della tipologia del servizio e dello stato di avvio dell’esecuzione. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e compensate con la controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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