Iscrizione nell’elenco delle strade rurali e ordine di rimozione della sbarra (TAR Trentino-Alto Adige n. 177 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’iscrizione di una strada nell’elenco delle strade rurali ad uso pubblico investe l’accertamento dell’esistenza di un diritto di uso pubblico e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento dell’atto di classificazione, avendo il petitum sostanziale natura di accertamento petitorio. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione dell’ordine di rimozione di una sbarra, può e deve valutare la natura pubblica o privata del passaggio incidenter tantum, ai soli fini del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., senza efficacia di giudicato. L’iscrizione nell’elenco ex L.P. n. 50/1988 presuppone che la strada possieda i requisiti dell’art. 2 e sia effettivamente destinata al pubblico transito. L’amministrazione non può esercitare poteri autoritativi per imporre il transito di terzi su una proprietà privata al fine di agevolare un interesse meramente privato, pena lo sviamento di potere.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria dei terreni sui quali insiste la strada di accesso al maso, chiusa da una sbarra all’inizio del percorso. Con provvedimento del 12.01.2024 il Sindaco le ha intimato la rimozione della sbarra e la garanzia del pubblico transito, richiamando l’iscrizione della strada nell’elenco delle strade rurali ai sensi della L.P. 22.11.1988, n. 50. La ricorrente ha impugnato l’ordine e l’iscrizione, deducendo violazione della legge provinciale, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, nonché difetto assoluto di attribuzione. Hanno spiegato intervento ad opponendum soggetti interessati al transito.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare, non avendo depositato l’atto di classificazione, è stato ordinato ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a. di produrre il provvedimento e una relazione. Il Comune ha dichiarato di non aver mai adottato alcun provvedimento specifico, essendosi limitato a inoltrare all’organo provinciale la bozza dell’elenco predisposta dall’Ispettorato forestale. Sono seguiti motivi aggiunti e plurimi rinvii dell’udienza.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento dell’iscrizione. Richiamando Sezioni Unite n. 26897 del 23.12.2016, rileva che l’iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche ha funzione puramente dichiarativa e pone una semplice presunzione, superabile con azione negatoria. La domanda che investe l’esistenza del diritto di uso pubblico è quindi devoluta al giudice ordinario, anche se formalmente diretta all’annullamento della classificazione.

Da ciò deriva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda relativa all’iscrizione. Restano assorbite le eccezioni di tardività e di mancata instaurazione del contraddittorio con la Provincia. Sono parimenti inammissibili i motivi aggiunti, poiché gli atti impugnati consistono in mere comunicazioni, inoltri di posta elettronica non sottoscritti e annotazioni manoscritte, privi di natura provvedimentale e qualificabili come atti materiali non impugnabili.

Sussiste invece la giurisdizione sull’ordine di rimozione della sbarra, provvedimento autoritativo. Superate le eccezioni degli intervenuti — il loro interesse legittima l’intervento ex art. 28 c.p.a.; nessuna decadenza è configurabile, non essendo mai stato evaso l’accesso agli atti né emanato un provvedimento di classificazione; l’atto impugnato costituisce conferma in senso proprio, preceduto da nuova istruttoria.

Nel merito, la questione della natura pubblica del passaggio è pregiudiziale e va conosciuta incidenter tantum. Il Collegio rileva che il Comune non ha mai effettuato alcuna ricognizione dei requisiti della strada e che è mancata un’effettiva destinazione al transito pubblico: almeno fino all’ottobre 2017 era apposto un divieto ai sensi dell’art. 3 L.P. n. 10/1990, e la successiva rimozione del segnale non prova alcuna destinazione generalizzata. Il proprietario poteva apporre una sbarra con serratura ai sensi dell’art. 3, comma 4, L.P. n. 10/1990, e la stessa era già installata da anni.

Neppure il contributo pubblico del 1999 vale a dimostrare l’uso pubblico, poiché anche le strade poderali possono beneficiarne ai sensi dell’art. 8 L.P. n. 50/1988. Il provvedimento si fonda quindi su un presupposto inesistente: accertato che si tratta di strada privata non destinata al pubblico transito, l’ordine persegue un interesse meramente privato e incorre in sviamento di potere, difetto istruttorio e motivazionale. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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